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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27900/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (previdenza)

La controversia

Un ingegnere aveva chiesto in primo grado l'annullamento dell'iscrizione alla Gestione Separata INPS e la restituzione delle somme versate. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'INPS, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo applicabile l'orientamento di legittimità secondo cui il professionista che sia anche iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria resta tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata, perché l'esonero previsto dalla normativa interpretativa riguarda solo chi versi contributi idonei a generare una prestazione previdenziale correlata, non il solo contributo integrativo dovuto agli iscritti agli albi. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., deducendo violazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, chiedendo di rimeditare l'orientamento consolidato, di rimettere la questione alle Sezioni Unite e valorizzando la pendenza di un iter legislativo favorevole alla sua tesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse conforme al consolidato orientamento di legittimità: gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non iscrivibili a INARCASSA, pur restando obbligati al solo contributo integrativo, devono comunque iscriversi alla Gestione Separata INPS, poiché l'esenzione dall'obbligo opera solo in presenza di contribuzioni che attribuiscano una correlata prestazione previdenziale. La mera pendenza di un procedimento legislativo volto a modificare l'orientamento non incide sulla decisione, che deve essere resa secondo il diritto vigente. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva dell'INPS. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per determinate categorie di lavoratori autonomi; l'interpretazione seguita dalla Corte esclude l'esonero quando il professionista non versi contributi che diano titolo a una prestazione previdenziale correlata.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011

    norma di interpretazione autentica richiamata per delimitare l'ambito dell'esenzione dall'iscrizione alla Gestione Separata; secondo la Corte, essa non copre il mero versamento del contributo integrativo agli ordini professionali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e la censura è manifestamente infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una censura di legittimità si confronta con un orientamento consolidato della Corte, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se non vengono prospettate argomentazioni idonee a superarlo.
  • In materia di Gestione Separata INPS, l'esonero dall'obbligo di iscrizione per il professionista già coperto da altra previdenza obbligatoria opera solo se la contribuzione alternativa sia idonea a generare una prestazione previdenziale correlata; il solo contributo integrativo dovuto agli iscritti all'albo non è sufficiente.
  • La pendenza di un iter legislativo volto a modificare l'assetto interpretativo vigente non consente di decidere la controversia secondo un diritto futuro o non ancora entrato in vigore.
  • La conformità della decisione impugnata al principio di diritto già affermato dalla Corte esclude la fondatezza del motivo di ricorso per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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