Cassazione Civile, Ordinanza n. 27908/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 30.864,97 nei confronti di alcuni eredi, quale pagamento di compensi professionali maturati nei confronti della de cuius. Gli eredi avevano proposto opposizione e il Tribunale di Lecce aveva accolto l'opposizione. Contro tale provvedimento il professionista ha proposto ricorso per cassazione. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione sommaria dei fatti e per carenza di specificità. La Corte rileva che il ricorso si limita a una sequenza cronologica di atti processuali riprodotti fotocopiandoli, senza una vera esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale; inoltre il motivo è formulato in modo del tutto generico, con richiamo all'art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c. e alla mancata valutazione di fatti decisivi e di indeterminate "regole del procedimento", senza indicare quali regole siano state violate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., sia sotto il profilo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, sia sotto il profilo della specificità del motivo. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa e motivi specifici; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
Il richiamo generico ai vizi processuali e al vizio motivazionale non basta se non è accompagnato da una puntuale individuazione delle censure e delle regole asseritamente violate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve offrire una autonoma e sintetica ricostruzione del fatto sostanziale e processuale; la mera riproduzione sequenziale degli atti di causa non soddisfa il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti.
- La specificità del motivo di ricorso richiede l'indicazione chiara e puntuale delle censure e delle norme o regole processuali asseritamente violate; formule generiche o apodittiche determinano l'inammissibilità.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali e contenutistici dell'art. 366 c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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