Cassazione Civile, Ordinanza n. 27899/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e la relativa contribuzione nei confronti di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, per l'attività libero-professionale svolta in un determinato anno. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo ritenendo che il reddito prodotto fosse inferiore a euro 5.000,00 e che tale dato, insieme alla mancanza di prova dell'abitualità dell'attività, fosse indice di attività occasionale/non abituale. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, l. n. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense l'iscrizione alla Gestione separata scatta in presenza di esercizio abituale della professione e che, nel caso concreto, l'abitualità non era stata contestata; perciò la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell'Istituto alla contribuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso sul piano sostanziale, ma lo ha dichiarato inammissibile perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investiva in realtà una valutazione di merito: la Corte d'appello aveva apprezzato il reddito inferiore alla soglia di euro 5.000,00 come indice negativo di abitualità e aveva rilevato l'assenza di prova dell'abitualità dell'attività, prova il cui onere incombeva sull'INPS. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, mentre la soglia reddituale rileva solo per il lavoro autonomo occasionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese; disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegata all'esercizio abituale dell'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. con mod. in L. n. 111/2011
Richiamato quale disposizione di interpretazione autentica del regime contributivo dei professionisti, senza che la soglia reddituale si sostituisca al criterio dell'abitualità quando l'attività sia abituale.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo degli avvocati non iscritti alla Cassa forense.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. con mod. in L. n. 326/2003
È norma concernente il lavoro autonomo occasionale e non incide sul diverso tema dell'attività professionale abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in realtà mirasse a contestare un accertamento di fatto e una valutazione di merito.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende in via autonoma dalla soglia di reddito, ma dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione.
- La produzione di redditi inferiori a euro 5.000,00 può costituire un indizio contrario all'abitualità, ma non è di per sé decisiva né in senso assoluto né quale criterio esclusivo.
- Nell'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale rilevano elementi indiziari plurimi, quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività, da valutare complessivamente senza automatismi.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'insussistenza della prova dell'abitualità, la censura che tende a sovvertire tale valutazione è inammissibile se formalmente veicolata come violazione di legge.
- Nel contenzioso sull'obbligo contributivo, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale che la aziona.
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