Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27902/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace, nei confronti della massa, la costituzione di un fondo patrimoniale effettuata dal socio fallito in epoca anteriore al fallimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame dell'originario convenuto, ritenendo che al momento dell'atto esistessero debiti rilevanti della società e dei soci, che il disponente si fosse sostanzialmente spogliato dei beni immobili aggredibili e che ciò fosse sufficiente a integrare il pregiudizio per i creditori e la consapevolezza di diminuire la garanzia patrimoniale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. per mancata prova dell'antecedenza e dell'ammissione al passivo dei crediti rilevanti al momento della costituzione del fondo, quindi dell'eventus damni; 2) violazione degli stessi artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. sostenendo che i crediti ipotecari non avrebbero dovuto essere considerati ai fini del pregiudizio e che, residuando soltanto un debito di modesto importo, non vi sarebbe stata consapevolezza di ledere la garanzia dei creditori.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur richiamando un principio astrattamente corretto sull'onere della curatela di provare la consistenza dei crediti ammessi al passivo, il ricorrente non ha indicato specificamente, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., se e come tale questione fosse stata devoluta in appello. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi, che riguardava l'azione proposta nell'interesse della massa e non del singolo creditore ipotecario; inoltre non erano state specificamente censurate le autonome rationes della sentenza d'appello, ossia l'accertamento del sostanziale spossessamento dei beni immobili aggredibili e l'esistenza di debiti complessivi ben più elevati di quelli indicati dal ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria; la Corte richiama che il pregiudizio va valutato in relazione alla garanzia patrimoniale dei creditori e, nel caso concreto, rispetto alla massa fallimentare.

  • art. 66 l.fall.

    norma richiamata quale fondamento della revocatoria fallimentare esercitata dalla curatela nell'interesse della massa dei creditori.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    l'onere di specifica indicazione degli atti e delle questioni processuali è requisito di ammissibilità del motivo; la sua violazione impedisce lo scrutinio della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato dalla Corte per dare atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

  • Cass. n. 19515 del 2019

    richiamata per il principio secondo cui, nella revocatoria ordinaria di un atto dispositivo compiuto da soggetto poi fallito, il curatore deve provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo.

  • Cass. n. 1679 del 2015

    richiamata per affermare che l'esistenza di ipoteche non esclude di per sé il pregiudizio per il creditore chirografario e per la massa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci errori di diritto o violazioni di legge è inammissibile se non consente di verificare con precisione dove e come la questione sia stata già proposta nei gradi di merito, essendo necessario il rispetto dell'onere di specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti.
  • In tema di revocatoria ordinaria o fallimentare, il pregiudizio per la garanzia patrimoniale può sussistere anche quando alcuni beni risultino gravati da ipoteca, poiché l'esistenza di garanzie reali non esclude automaticamente l'incidenza dell'atto dispositivo sulla massa dei creditori chirografari.
  • Ai fini della revocatoria, il giudice può valorizzare il sostanziale spossessamento dei beni effettivamente aggredibili come indice dell'eventus damni e della consapevolezza del disponente di ridurre la garanzia dei creditori.
  • La censura che non aggredisca tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata è priva di decisività e non può condurre alla cassazione della decisione.
  • Quando l'azione revocatoria è esercitata dalla curatela nell'interesse della massa, il rilievo circa il singolo creditore garantito è inconferente se non si confronta con la tutela collettiva dei creditori concorsuali.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaLiquidazione giudiziale
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.