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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27906/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza, inserendo dopo l'espressione "di legge" e prima del punto la formula "con distrazione all'avvocato Nicola Di Tornassi". La Corte ha inoltre ribadito che nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Il difensore di due società controricorrenti ha chiesto la correzione materiale di una precedente ordinanza di Cassazione che, pur avendo condannato la controparte al rimborso delle spese di cassazione in favore delle sue assistite, aveva omesso di disporre la distrazione di tali spese in suo favore. A sostegno dell'istanza ha dedotto di avere formulato nella memoria la richiesta di distrazione. La Corte, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio verso le società assistite e acquisito il fascicolo d'ufficio, ha verificato che nella memoria la richiesta di distrazione era effettivamente contenuta.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Disciplina la correzione degli errori materiali degli atti e dei provvedimenti del giudice; il procedimento è utilizzabile per integrare il dispositivo quando vi sia un'omissione meramente materiale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Estende al giudizio di cassazione il rimedio della correzione degli errori materiali; la Corte richiama tale norma per affermare che il procedimento di correzione non consente pronunce sulle spese processuali.

  • Cass. n. 21213/2013

    Richiamata come precedente sul principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa pronuncia sulle spese processuali.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione della distrazione delle spese, quando la relativa richiesta risulti effettivamente proposta e il titolo sia già contenuto nel provvedimento, può essere sanata mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale.
  • Nel procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. il giudice non può adottare statuizioni nuove sulle spese processuali, ma solo rettificare il provvedimento per emendare omissioni o errori meramente materiali.
  • La correzione è ammissibile quando la volontà decisoria del giudice sia desumibile dal contesto degli atti e il dispositivo non la abbia espressa per mero difetto di trascrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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