Cassazione Civile, Ordinanza n. 27907/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un soggetto, evocato in giudizio e poi condannato a risarcire i danni derivanti da un impianto di riscaldamento da lui realizzato, aveva proposto domanda di manleva nei confronti della propria assicuratrice sulla base di una polizza stipulata per l'attività professionale. L'assicuratrice aveva eccepito che il sinistro non rientrasse nella garanzia, perché i danni derivavano dalla realizzazione di un impianto idraulico mentre l'attività assicurata era quella di muratore che esegue lavori edili. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di garanzia ritenendo che, poiché l'assicurato non aveva replicato in primo grado alla contestazione della compagnia, la non contestazione comportasse l'ammissione del difetto di copertura, senza esaminare il contratto e il suo allegato. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente applicato il principio di non contestazione alla contestazione stessa del fatto costitutivo del diritto alla garanzia, anziché ai soli fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondata la censura. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha enunciato il principio secondo cui il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla contestazione del fatto allegato, che va considerata mera difesa. Non essendo stato esaminato il contratto assicurativo, il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda di garanzia alla luce del principio indicato.
Norme richiamate
principio di non contestazione
il principio opera sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, non sulla mera contestazione del fatto allegato, che resta una difesa
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. quale norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la cassazione concentra la decisione sull'erronea applicazione del principio di non contestazione
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio; non si estende alla contestazione del fatto allegato dalla controparte, che integra una mera difesa.
- Non può ritenersi provato per mancata replica un fatto che sia stato semplicemente negato dalla controparte: in tal caso il giudice deve comunque accertare il contenuto del contratto e delle allegazioni rilevanti.
- Nelle controversie di garanzia assicurativa, la verifica dell'operatività della copertura non può essere superata da una impropria applicazione della non contestazione alla contestazione dell'assicuratore.
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