Cassazione Civile, Ordinanza n. 02777/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2008: due notificati a una società operativa per IVA e IRAP e uno notificato alla società consolidante per le imposte dirette. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione parte dei costi dedotti per canoni di locazione passivi corrisposti a una società immobiliare del gruppo per l'affitto di un capannone industriale, ritenendo il canone pattuito sproporzionato rispetto al valore normale e, quindi, antieconomico. La CTR aveva accolto l'appello delle contribuenti, ritenendo non convincente la presunzione dell'Ufficio, valorizzando l'effettivo pagamento del canone, l'imponibile dichiarato dalla locatrice e la neutralità dell'operazione all'interno del consolidato fiscale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato gli elementi sulla incongruità del canone e sulla disciplina delle migliorie; violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., per avere escluso la legittimità della rettifica pur in presenza di scostamento dal valore normale e di elementi indiziari ulteriori. Le contribuenti hanno resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per carenza di sommaria esposizione dei fatti e per asserita conformità della sentenza alla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità e ha accolto i due motivi congiuntamente esaminati. Ha affermato che, in tema di redditi d'impresa, la rettifica non può fondarsi solo sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato e il valore normale/OMI, ma può essere sostenuta da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tra cui anche la contestazione di antieconomicità e il raffronto con altri valori di mercato. Ha inoltre chiarito che la neutralità fiscale infragruppo e l'art. 5, comma 2, d.lgs. 147/2015 non escludono il rilievo del valore normale quale parametro indiziario ai fini dell'accertamento. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame del quadro istruttorio e per le spese.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ha ritenuto scrutinabile, e poi infondata, l'eccezione di inammissibilità per difetto di sommaria esposizione dei fatti, poiché i motivi erano specifici e consentivano la comprensione delle doglianze.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto la censura ammissibile e fondata perché la CTR non aveva considerato elementi decisivi sulla antieconomicità dell'operazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato ritenuto correttamente dedotto per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali in tema di accertamento del reddito e di riparto dell'onere della prova.
Nel regime dei redditi d'impresa, dopo la modifica richiamata dalla Corte, non opera una presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale; l'accertamento deve poggiare su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
La Corte lo richiama quale norma che ha eliminato, con effetto retroattivo, la presunzione legale relativa sul valore normale, per adeguamento al diritto UE.
Il valore normale resta parametro rilevante come indice presuntivo dell'antieconomicità macroscopica dell'operazione e non come unico criterio vincolante di rettifica.
È richiamato tra le norme asseritamente violate dall'Ufficio per il recupero dei costi; la Corte ne ammette la rilevanza nell'ambito della deducibilità e dell'accertamento del reddito d'impresa.
Richiamato dalla ricorrente nella censura di violazione di legge relativa anche all'IVA, nell'ambito del medesimo accertamento fondato sull'antieconomicità dell'operazione.
La Corte richiama il principio che, una volta emersi indizi gravi, precisi e concordanti di antieconomicità, l'onere di prova contraria grava sul contribuente.
art. 5, comma 2, d.lgs. 147/2015
La norma di interpretazione autentica è letta come diretta a escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al transfer pricing interno, non a limitare la portata dell'art. 9 TUIR.
Richiamato per chiarire che la disciplina sul transfer pricing esterno non si applica alle operazioni infragruppo interne, ma ciò non impedisce l'utilizzo del valore normale come parametro indiziario ex art. 9 TUIR.
Massime di principio
- In tema di accertamento dei redditi d'impresa, la rettifica non può essere fondata esclusivamente sullo scostamento tra corrispettivo pattuito e valore normale/OMI del bene; occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- I valori OMI hanno natura meramente orientativa e di larga massima: per sostenere un recupero a tassazione è necessario un riscontro probatorio specifico riferito all'immobile o all'operazione concreta.
- Lo scostamento dal valore normale di un canone infragruppo può assumere rilievo come indice di antieconomicità macroscopica dell'operazione e può legittimare l'accertamento, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- La neutralità fiscale del trasferimento infragruppo e l'assenza di vantaggio immediato per il gruppo non escludono, di per sé, la rilevanza fiscale di una operazione economicamente incongrua.
- La norma di interpretazione autentica sul transfer pricing interno non restringe l'uso del valore normale quale criterio indiziario ex art. 9 TUIR, ma si limita a escludere l'applicazione della disciplina dell'art. 110 TUIR ai rapporti interni al gruppo.
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