Cassazione Civile, Ordinanza n. 24474/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da atti impositivi in materia di IRES e IRAP relativi all'anno d'imposta 2005, emessi nell'ambito del regime di consolidato fiscale: un avviso di accertamento notificato alla società in qualità di consolidata, un avviso notificato alla società in qualità di consolidante e una cartella di pagamento conseguente alla mancata impugnazione di atti ritenuti definitivi. In sede di merito, la CTR della Lombardia aveva confermato in larga parte gli esiti di primo grado e, nel giudizio di cassazione definito con sentenza n. 5691/2022, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, ritenendo per errore che esso fosse stato proposto dalla consolidante e non dalla consolidata. La società ha chiesto la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: la Corte avrebbe confuso il soggetto autore del ricorso incidentale, assumendo che fosse la consolidante, mentre dagli atti risultava che era la consolidata; tale svista sarebbe stata decisiva, perché aveva portato a non esaminare le censure incidentali sul merito delle riprese fiscali. In sede rescissoria, la società ha riproposto i motivi del ricorso incidentale originario: nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente o per relationem; violazione delle norme TUIR sui costi/accantonamenti relativi a un patto di non concorrenza; omessa pronuncia sulla deduzione, in subordine, delle somme corrisposte per il patto di non concorrenza; violazione delle norme sulla prova documentale dei costi non documentati; ultrapetizione per avere la CTR esaminato anche l'inerenza dei costi, questione non devoluta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per revocazione: ha accertato che nella sentenza n. 5691/2022 vi era un errore di fatto decisivo, consistito nell'aver attribuito il ricorso incidentale alla consolidante anziché alla consolidata. Per effetto di tale svista ha revocato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. In sede rescissoria ha poi accolto il primo motivo del ricorso incidentale originario, relativo alla nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente/per relationem, perché il giudice di appello si era limitato a un rinvio generico alla decisione di primo grado e alle conclusioni del CTU, senza illustrare le censure dell'appellante incidentale né le ragioni del loro rigetto. Gli altri motivi del ricorso incidentale sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva decisiva, immediatamente rilevabile dagli atti e non in un errore di valutazione o di giudizio
non può essere utilmente invocato dal consolidante se gli atti impositivi presupposti sono definitivi e non sussistono le condizioni applicabili nel caso concreto
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione; è nulla se del tutto priva dell'esame delle censure dell'appellante
richiede una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ma nel caso di motivazione del tutto carente lo scopo non è raggiunto
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o omettere di pronunciarsi sui motivi devoluti
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
sono stati i parametri di censura dei motivi del ricorso incidentale per violazione di legge, nullità della sentenza, omessa pronuncia e ultrapetizione
artt. 17, comma 1, lett. a), 105 e 107, comma 4 TUIR
richiamati per contestare la qualificazione fiscale degli accantonamenti relativi al patto di non concorrenza
artt. 13, 16 e 22, commi 2 e 3 d.P.R. n. 600/1973
richiamati per sostenere l'idoneità o meno della documentazione contabile a provare i costi dedotti
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso dagli atti, o abbia ritenuto inesistente un fatto pacificamente emergente, purché la svista sia decisiva, oggettiva, immediatamente rilevabile e non richieda valutazioni interpretative.
- Non integra errore revocatorio, ma errore di giudizio, la contestazione che investa l'apprezzamento delle risultanze processuali o l'interpretazione di norme e precedenti; la revocazione è ammessa solo per errori percettivi, non per errori di valutazione.
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è illegittima quando la sentenza d'appello si limiti a un rinvio apodittico alla decisione di primo grado o al CTU, senza dar conto delle specifiche censure dell'appellante e delle ragioni del loro rigetto; in tal caso la decisione è nulla per difetto di motivazione.
- L'omessa o apparente trattazione dei motivi di gravame impedisce l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni della decisione e determina nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sulla motivazione.
- Il giudice non può rigettare o dichiarare inammissibile un'impugnazione sulla base di una erronea identificazione del soggetto che l'ha proposta, quando dagli atti risulti in modo chiaro la qualità processuale effettiva della parte impugnante; una simile svista, se decisiva, giustifica la revocazione della sentenza di legittimità.
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