Cassazione Civile, Ordinanza n. 32201/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo per il recupero di imposta di registro e imposte ipocatastali relative al 2014, connessa alla decadenza dai benefici "prima casa". I giudici di merito avevano ritenuto valida la notifica dell'avviso di liquidazione prodromico, effettuata mediante consegna del plico postale e documentata dall'avviso di ricevimento e dalla relata dell'agente postale. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per avere la CTR aderito acriticamente alla decisione di primo grado; 2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e processuali, sostenendo la nullità della notifica dell'atto prodromico perché eseguita a mani di un familiare presso la residenza di costui e non presso quella della destinataria; 3) violazione delle norme sulla prova documentale e sulla querela di falso, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessaria la querela di falso contro una sottoscrizione apposta su un documento che l'Ufficio avrebbe prodotto in semplice copia e non in originale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente della sentenza della CTR perché la ratio decidendi era comunque ricostruibile e la decisione di merito aveva affrontato i punti essenziali della controversia. Ha poi dichiarato non fondati, e comunque inammissibili per tardività/preclusione processuale e per difetto di pertinenza rispetto al giudizio di legittimità, il secondo e il terzo motivo: le nuove censure sulla validità della notificazione risultavano introdotte solo con memoria conclusiva nel giudizio di primo grado, quindi tardivamente, in violazione del rito tributario e del divieto di nova; inoltre le doglianze tendevano a sollecitare un nuovo accertamento di fatto sulla prova della notifica, non consentito in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se apparente, cioè quando non consente di percepire le ragioni della decisione; non è richiesto che il giudice confuti ogni singolo argomento difensivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono denunciare correttamente il vizio dedotto; non possono essere veicolate censure che richiedano un nuovo accertamento di merito.
artt. 60 e 58 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati come norme sulla notificazione degli atti tributari, ma la censura è stata ritenuta tardiva e inammissibile nei termini in cui è stata proposta.
È richiamato nel quadro delle notificazioni a mezzo posta, ma la Corte non entra nel merito della contestazione perché preclusa e fattuale.
Norma richiamata per la notificazione a mezzo del servizio postale; la relativa doglianza è stata respinta per preclusione processuale e inammissibilità in sede di legittimità.
Richiamato sulla efficacia probatoria della copia fotografica; la questione è stata ritenuta inammissibile perché attinente a valutazioni di fatto.
Richiamato in tema di riproduzioni meccaniche; la censura è stata reputata non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
Richiamati in tema di disconoscimento di scrittura e di efficacia probatoria dei documenti; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente perché la questione è processualmente preclusa.
Il ricorso introduttivo delimita il thema decidendum nel processo tributario; nuove eccezioni non possono essere introdotte successivamente come ulteriori cause petendi.
I motivi aggiunti sono ammessi solo entro il termine perentorio e nei casi consentiti; la loro tardiva formulazione determina preclusione rilevabile d'ufficio.
La memoria conclusiva non può essere utilizzata per introdurre nuove eccezioni di merito non prospettate nel ricorso introduttivo.
Nel processo tributario opera il divieto di nova in appello; non possono essere riproposte eccezioni nuove mai ritualmente dedotte in primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera sinteticità o il mancato esame di ogni singola argomentazione difensiva.
- Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo: eccezioni e censure nuove introdotte con memoria conclusiva o in appello sono precluse, salvo i casi tassativi di motivi aggiunti nei termini di legge.
- La deduzione di un vizio di notificazione non consente, di per sé, di far entrare nel processo qualsiasi diversa invalidità del procedimento notificatorio se questa non è stata specificamente allegata nei termini processuali.
- In cassazione non possono essere prospettate censure che richiedano un nuovo accertamento dei fatti o una diversa valutazione della prova documentale; è ammissibile solo il controllo sulla corretta applicazione della norma o sulla tenuta logica della motivazione nei limiti del vizio denunciato.
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