Cassazione Civile, Ordinanza n. 14560/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, in una controversia relativa ad avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento di ICI per gli anni 2009-2011 e di IMU per gli anni 2012-2013 su alcuni immobili qualificati come fabbricati rurali, aveva accolto anche per gli anni 2009 e 2010 la tesi del contribuente circa la ruralità degli immobili. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sulla ruralità e sull’annotazione catastale, assumendo che la qualificazione di fabbricato rurale non dipenda solo dalla destinazione effettiva ma anche dalla classificazione catastale; 3) violazione delle medesime norme per avere la CTR ritenuto irrilevante la tardività della domanda di annotazione catastale della ruralità. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito non apparente e logicamente comprensibile, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio dovrà riesaminare la rilevanza della classificazione/annotazione catastale e i limiti della sua efficacia retroattiva rispetto agli anni d’imposta contestati.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
"concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"
la sentenza è nulla solo se manca la motivazione o se questa è meramente apparente, perplessa o incomprensibile, tale da non consentire il controllo sul ragionamento decisorio
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"
anche nel processo tributario è richiesta una motivazione idonea a rendere intellegibile la ratio decidendi
richiamato in relazione alla nullità della sentenza per vizi motivazionali
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
utilizzato come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
dedotto per violazione e falsa applicazione delle norme sulla ruralità e sull’annotazione catastale
art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
disciplina i requisiti di ruralità dei fabbricati
art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207
richiamato nel sistema normativo sulla ruralità
art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70
ha previsto la facoltà di presentare domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità entro un termine poi prorogato
art. 13, commi 14-bis e 14-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
ha stabilito gli effetti delle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità, ferma restando la disciplina del classamento originario degli immobili abitativi
art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
ha chiarito che domanda di variazione e annotazione catastale producono effetti retroattivi dal quinto anno antecedente la domanda
art. 1 d.m. 26 luglio 2012
ha previsto l’annotazione catastale della ruralità per i fabbricati rurali diversi da quelli censibili in D/10 e richiama i requisiti di cui all’art. 9 d.l. 557/1993
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 1, comma 1, lett. a), l. 31 agosto 2022, n. 130
indica il giudice di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione deve raggiungere una soglia minima di intelligibilità e controllabilità
art. 1, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel testo dell’art. 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013 in tema di interpretazione autentica
legge di conversione del d.l. 557/1993 richiamata nella disciplina della ruralità
legge di conversione del d.l. 70/2011 richiamata nella disciplina della variazione catastale
legge di conversione del d.l. 201/2011 richiamata nella disciplina della ruralità
legge di conversione del d.l. 102/2013 richiamata nella disciplina dell’efficacia retroattiva
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, o quando è affetta da insanabile contraddittorietà o incomprensibilità.
- Nel sistema dell’esenzione ICI/IMU per i fabbricati rurali, il riconoscimento della ruralità non discende dal solo dato fattuale della destinazione agricola, ma passa attraverso la procedura e la classificazione/annotazione catastale previste dalla normativa speciale.
- La domanda di variazione catastale presentata ai fini del riconoscimento della ruralità produce effetti retroattivi solo entro il limite del quinquennio anteriore alla domanda e solo se la domanda è stata proposta nei termini previsti dalla disciplina speciale.
- Le disposizioni successive in materia di ruralità hanno funzione di disciplinare le modalità di attribuzione e annotazione del requisito, non di svincolarlo integralmente dal dato catastale.
- Se la domanda catastale è stata presentata oltre il termine ultimo previsto dalla norma speciale, non può operare l’efficacia retroattiva per annualità ulteriori rispetto a quelle espressamente coperte dal quinquennio.
- In presenza di una controversia su fabbricati rurali, il giudice di merito deve verificare con precisione il rapporto tra requisiti sostanziali di ruralità, annotazione catastale e decorrenza degli effetti ai fini dell’imposizione locale.
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