Cassazione Civile, Ordinanza n. 31239/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativi all'anno d'imposta 2012, contestando l'utilizzo di fatture riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso della contribuente; la C.T.R. aveva invece accolto parzialmente l'appello, ritenendo che per alcune fatture la società avesse provato l'effettiva esecuzione delle attività indicate e annullando in parte le riprese. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sull'accertamento e sulla detrazione/deducibilità, sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto attendibili le fatture e avesse in sostanza invertito l'onere della prova; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la deduzione della medesima fattura n. 31/2012 da parte di due società diverse, elemento che a suo dire confermava la fittizietà del costo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, quanto al secondo motivo, che difettava la specificità richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non era chiarito se e quando la questione della doppia deduzione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la C.T.R. non avesse invertito l'onere della prova, ma avesse semplicemente applicato il corretto riparto, reputando la prova offerta dalla contribuente idonea ad assolvere il proprio onere. Le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma sulla rettifica/accertamento induttivo, invocata dall'Agenzia a sostegno della pretesa fiscale
artt. 54, 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati in tema di IVA, detrazione e fatturazione, invocati dall'Agenzia per contestare l'utilizzo delle fatture
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto alla detrazione/deduzione nei limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità
richiamato in relazione alle presunzioni, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché le censure mirano a rivalutare i fatti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, richiamata ma la censura è sostanzialmente ricondotta a un riesame del fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di specificità del ricorso; il secondo motivo è ritenuto carente perché non indica adeguatamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito
richiamato per affermare che la critica al convincimento del giudice di merito e alla valutazione di attendibilità delle prove non è sindacabile in cassazione come vizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione per la soccombenza di una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di contestazioni fiscali per operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice di merito può ritenere assolto l'onere probatorio del contribuente sulla base di una valutazione complessiva del materiale istruttorio; in cassazione non è consentito sostituire tale apprezzamento con una diversa lettura delle prove.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo specifico quando e dove il fatto sia stato introdotto e discusso nei precedenti gradi di giudizio, soprattutto quando la censura è sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Non integra violazione del riparto dell'onere della prova la decisione di merito che, dopo avere esaminato le risultanze istruttorie, ritenga il contribuente munito di prova sufficiente dell'effettività delle operazioni contestate; la censura è ammissibile solo se denuncia un reale errore di diritto e non un dissenso sull'apprezzamento delle prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione dell'attendibilità delle fonti di prova o del convincimento formato dal giudice di merito.
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