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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23739/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La controversia trae origine da un procedimento penale per contraffazione di marchi e messa in circolazione di prodotti recanti segni distintivi asseritamente illeciti. Dopo una prima fase penale e un precedente annullamento della Cassazione ai soli effetti civili, il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte d’appello in sede civile ex art. 622 c.p.p. La società titolare del marchio ha chiesto il risarcimento del danno nei confronti di vari soggetti che, secondo l’impostazione accusatoria, avevano contribuito a ideare e realizzare etichette contraffatte, a stamparle e a confezionare i prodotti. La Corte d’appello ha rigettato la domanda risarcitoria contro alcuni di essi, ritenendo insussistente, per difetto di dolo o colpa, la loro responsabilità civile, sul rilievo che essi avessero fatto affidamento su una situazione di apparente liceità creata da altri due imputati. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme civilistiche sull’accertamento della responsabilità nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.; 2) violazione dei principi di apparenza del diritto e affidamento incolpevole; 3) violazione della normativa civilistica in tema di tutela del marchio, concorrenza sleale e risarcimento del danno; 4) violazione delle norme penali richiamate; 5) motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Il nucleo decisivo del ricorso riguardava l’erroneo parametro utilizzato dalla Corte di merito per escludere la colpa dei convenuti: secondo la ricorrente, in sede civile il giudice avrebbe dovuto valutare la condotta secondo il criterio della diligenza oggettivata e dell’agente modello, non già secondo il più rigoroso canone penalistico della rimproverabilità soggettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la sentenza di rinvio perché, nel giudizio civile instaurato ex art. 622 c.p.p., la responsabilità va accertata autonomamente secondo i presupposti dell’illecito civile ex art. 2043 c.c. e la colpa va valutata secondo un parametro oggettivo di diligenza ex art. 1176 c.c., non secondo il criterio penalistico della rimproverabilità soggettiva. Inoltre, in materia di contraffazione e concorrenza sleale, l’accertamento di fatti materiali riconducibili all’art. 2598, n. 1, c.c. comporta la presunzione di colpa ex art. 2600, comma 3, c.c., che deve essere superata dall’autore della condotta. La Corte territoriale aveva invece fondato il rigetto sulla ritenuta non consapevolezza dei convenuti rispetto all’apparente liceità dell’operazione, senza applicare correttamente i criteri civilistici richiesti.

Norme richiamate

  • art. 622 c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio ai soli effetti civili, la pretesa risarcitoria è esaminata autonomamente dal giudice civile, con translatio del giudizio sulla domanda civile dopo il giudicato sugli effetti penali.

  • art. 538 c.p.p.

    La decisione sulla domanda civile nel processo penale presuppone, in via generale, una sentenza di condanna; la regola subisce eccezioni nei casi previsti dalla legge.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità civile va accertata in tutti i suoi elementi costitutivi secondo la fattispecie aquiliana, indipendentemente dall’accertamento del reato.

  • art. 1176 c.c.

    La colpa civile deve essere valutata con un criterio oggettivato di diligenza, parametrato al modello dell’agente medio del settore di riferimento.

  • art. 2598, n. 1, c.c.

    L’accertamento di fatti materiali di concorrenza sleale/contraffazione rileva ai fini della responsabilità risarcitoria e comporta la presunzione di colpa.

  • art. 2600, comma 3, c.c.

    L’autore degli atti di concorrenza sleale è onerato di provare l’assenza dell’elemento soggettivo per escludere la propria responsabilità.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato in via di analogia giurisprudenziale per il tema dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole.

  • art. 2 Cost.

    Cita il quadro normativo invocato dalla ricorrente, senza assumere rilievo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 2569 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della tutela del marchio.

  • d.lgs. n. 30 del 2005

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla disciplina della proprietà industriale.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al danno non patrimoniale.

  • art. 2600 c.c.

    Richiamato anche sotto il profilo generale della responsabilità per concorrenza sleale.

  • art. 2598 c.c.

    Richiamato come norma di riferimento per la concorrenza sleale e la contraffazione.

  • artt. 473, 474, 475, 517, 43 c.p.

    Norme penali evocate nel ricorso; la Corte le considera non decisive per la verifica della responsabilità civile in sede di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo relativo alla motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per il vizio di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, il giudice deve accertare autonomamente la responsabilità aquiliana, senza riesaminare la responsabilità penale già cristallizzata.
  • La colpa, ai fini dell’illecito civile, va valutata secondo un parametro oggettivo di diligenza ex art. 1176 c.c., riferito al comportamento dell’agente modello del settore, e non secondo il criterio penalistico della rimproverabilità soggettiva.
  • In presenza di condotte integranti concorrenza sleale o contraffazione di segni distintivi, l’accertamento del fatto materiale comporta la presunzione di colpa ex art. 2600, comma 3, c.c., gravando l’autore della prova contraria.
  • L’affidamento incolpevole e il principio dell’apparenza del diritto richiedono, per operare, una situazione oggettivamente idonea a generare affidamento ragionevole e l’assenza di colpa del soggetto che lo invoca; il giudice deve verificare tali presupposti con valutazione concreta e non meramente assertiva.
  • Quando il giudice del rinvio applica impropriamente il criterio penale al posto di quello civile per escludere la responsabilità risarcitoria, la sentenza è cassabile per violazione di legge nella ricostruzione della colpa civile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniConcorrenza slealeMarchi
RamiResponsabilità civileProcesso civileCommercialeProprietà intellettuale
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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