Cassazione Civile, Ordinanza n. 19725/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA emessi dall'Agenzia delle entrate, notificati alla ex liquidatrice e alle ex socie di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello nel commercio di metalli preziosi. In primo grado i ricorsi delle contribuente erano stati accolti per decadenza dal potere impositivo; in appello l'Ufficio aveva ottenuto esito favorevole solo dopo il rinvio disposto dalla Cassazione. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza del giudice di rinvio con tre motivi: 1) violazione degli artt. 384 e 324 c.p.c. e degli artt. 2495, 2697, 2727, 2729 e 2909 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione, poiché la responsabilità delle socie non poteva affermarsi senza prova che esse avessero ricevuto somme in liquidazione; 2) violazione del giudicato interno e del giudicato esterno, deducendo da un lato che era ormai accertato che le socie non avevano percepito somme o utilità dalla liquidazione, dall'altro che una sentenza penale di non luogo a procedere e di prescrizione per alcuni reati tributari avrebbe dovuto essere considerata quale fatto impeditivo della pretesa fiscale; 3) violazione degli artt. 2495, 2697, 2727 e 2729 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che gravasse sull'Agenzia l'onere di provare l'effettiva percezione di somme da parte delle socie e che, in mancanza di un autonomo avviso rivolto ai soci con specifica indicazione dei presupposti della loro responsabilità, la notifica degli avvisi originariamente emessi verso la società non fosse sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice di rinvio si era correttamente conformato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, secondo cui l'estinzione della società non estingue i debiti sociali ancora insoddisfatti, che si trasferiscono ai soci nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c.; ha poi dichiarato non fondato il secondo motivo, escludendo sia la violazione del giudicato interno sia la rilevanza del preteso giudicato esterno penale; infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a rimettere in discussione questioni già coperte dalla precedente pronuncia rescindente e perché finalizzato ad ampliare il devolutum oltre i limiti del giudizio di rinvio. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma i debiti sociali non definiti si trasferiscono ai soci; per la responsabilità dei soci limitatamente responsabili, il limite dell'esposizione personale è correlato a quanto riscosso in liquidazione.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova in relazione alla dimostrazione dei presupposti della responsabilità dei soci e della pretesa tributaria.
Invocato dalle ricorrenti in tema di presunzioni, ma senza che la censura superi i limiti del giudizio di rinvio.
Invocato in relazione al ragionamento presuntivo sulla percezione di somme o utilità da parte delle socie.
Richiamato con riferimento al giudicato interno ed esterno e ai relativi effetti preclusivi.
L'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio, che non può rimettere in discussione le questioni già decise dalla pronuncia rescindente.
Richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulla decisione precedente.
Nel giudizio di rinvio non possono essere proposte domande o eccezioni nuove, salvo il sopravvenire di un giudicato esterno rilevante come fatto impeditivo, estintivo o modificativo.
La Corte distingue tra la notificazione degli avvisi alla società estinta e la specifica azione nei confronti dei soci limitatamente responsabili; la verifica della riscossione di somme in liquidazione attiene alla fattispecie di responsabilità azionata direttamente verso i soci ex comma 5 e non può essere introdotta nel giudizio di impugnazione dell'avviso originariamente notificato alla società.
Richiamato in relazione all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati nei confronti della società estinta e dei soci.
Richiamato come base per l'azione di riscossione sui tributi non versati dopo l'estinzione della società.
Richiamato insieme all'art. 36 d.P.R. 602/1973 per la notificazione dell'atto ai soci nei casi di responsabilità ex lege.
comma 1-quater e comma 1-bis
Fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni di diritto o di fatto che ne costituiscano il presupposto, salvo i casi di ius superveniens o di declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuti successivamente.
- In tema di società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, i debiti sociali non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità proprio della società, con il limite di quanto riscosso in liquidazione per i soci limitatamente responsabili.
- La verifica dell'avvenuta percezione di somme in sede di liquidazione è un elemento che rileva nella fattispecie di responsabilità azionata direttamente nei confronti dei soci, e deve essere provato dall'Amministrazione quando notifica un autonomo atto ai soci; essa non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione dell'avviso originariamente emesso verso la società estinta.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in sede di rinvio è ammesso solo per denunciare l'infedeltà del giudice di rinvio rispetto ai compiti impartiti dalla precedente pronuncia rescindente; non è consentito riaprire il merito su questioni già decise o presupposte dalla sentenza di cassazione.
- Un giudicato esterno è rilevante nel giudizio di rinvio solo se sopravvenuto e allegabile come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa; se era già deducibile nelle fasi precedenti e non ha inciso sull'oggetto devoluto, non può essere utilmente invocato per modificare l'esito del rinvio.
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