Cassazione Civile, Ordinanza n. 26828/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un ente pubblico contro il fallimento di un consorzio, che aveva ottenuto un decreto per crediti relativi a contributi comunitari agricoli. L’ente sosteneva che il credito azionato non fosse esigibile perché, prima della notifica del decreto, era stata disposta la sospensione amministrativa dell’erogazione degli aiuti comunitari per importi rilevanti, in presenza di indagini penali su presunte indebite percezioni di contributi. Il consorzio replicava che l’ente aveva già riconosciuto la debenza di una parte del credito e che i provvedimenti di sospensione erano stati superati dalle sentenze penali passate in giudicato, oltre a contestare la possibilità di invocare una compensazione atecnica senza un previo accertamento formale del controcredito. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello aveva invece accolto l’appello del consorzio, ritenendo che mancasse una fondata eccezione di compensazione dell’ente. In cassazione l’ente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o difetto di motivazione, censurando l’affermazione della Corte territoriale sulla mancanza di una fondata eccezione di compensazione senza esplicitazione delle ragioni; con il secondo motivo denunciava falsa applicazione degli artt. 1241, 1243 e 1246 c.c. e delle norme europee e nazionali richiamate sulla sospensione/compensazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse confuso la compensazione legale con la compensazione impropria (o atecnica), non applicando i relativi principi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente/difetto di motivazione, perché la Corte d’appello non aveva spiegato in modo specifico perché l’eccezione di compensazione dell’ente dovesse ritenersi non fondata o inammissibile, né si era confrontata con il principio secondo cui la compensazione impropria, quando i crediti e debiti derivano da un unico rapporto o da rapporti accessori, si risolve in un mero accertamento contabile e può essere rilevata anche d’ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro della necessità di una motivazione effettiva e non apparente della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta per la carenza di esplicitazione delle ragioni decisorie.
Citato nel motivo relativo al difetto di motivazione, in collegamento con l’obbligo di motivazione del provvedimento decisorio.
Richiamato quale disposizione sulla motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma di deduzione del vizio di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Indicata come norma di deduzione della nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamati per distinguere la compensazione legale dalla compensazione impropria.
Citato nel secondo motivo per sostenere l’erronea applicazione delle regole sulla compensazione legale.
Richiamato come norma non pertinente alla compensazione impropria, poiché riferita alla compensazione legale.
Menzionato nei fatti come base del provvedimento amministrativo di sospensione dell’erogazione dei contributi.
Richiamato nei fatti per la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
art. 3 l. 23 dicembre 1986, n. 898
Richiamato dalla parte resistente per sostenere che il controcredito non era stato azionato con le forme e garanzie previste per l’indebita percezione di contributi.
art. 5-ter Reg. CE n. 1034/2008
Citato nel secondo motivo insieme alle norme interne sulla compensazione e sulla sospensione dei pagamenti.
art. 8-ter, commi 2, 4 e 5, l. n. 33/2009
Citato nel secondo motivo in collegamento con la disciplina della sospensione/compensazione dei contributi.
Massime di principio
- La compensazione impropria o atecnica, quando i crediti e i debiti traggono origine da un unico rapporto o da rapporti strettamente connessi, non si risolve in una vera eccezione in senso stretto ma in un accertamento contabile delle reciproche poste dare/avere.
- In presenza di una deduzione di compensazione impropria, il giudice può procedere anche d’ufficio alla verifica delle poste reciproche, purché i fatti rilevanti siano stati tempestivamente acquisiti al processo.
- La sentenza che esclude una eccezione di compensazione deve indicare in modo specifico le ragioni per cui la deduzione non è fondata o non è ammissibile; un’affermazione apodittica integra motivazione apparente o difetto di motivazione.
- Le norme sulla compensazione legale non si applicano automaticamente alle ipotesi di compensazione atecnica, perché in quest’ultima manca l’autonomia dei rapporti che caratterizza i crediti contrapposti nella compensazione in senso proprio.
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