Cassazione Civile, Ordinanza n. 04387/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una selezione interna bandita per la copertura di posti di categoria C3 presso un ente previdenziale pubblico. Il lavoratore, già inquadrato nella categoria C2, risultò inizialmente vincitore della selezione con decorrenza 31.12.2006, ma la graduatoria fu poi rettificata in autotutela a seguito di impugnazioni di altri concorrenti, con assegnazione definitiva della categoria superiore solo dal 31.12.2009. Il lavoratore chiese al giudice del lavoro: 1) l'accertamento del diritto all'inquadramento in C3 dal 31.12.2006; 2) la condanna dell'ente alla restituzione di somme trattenute per recuperare le differenze retributive già corrisposte nel periodo intermedio. Il tribunale respinse la domanda di inquadramento ma accolse quella restitutoria; la corte d'appello respinse entrambi gli appelli. In cassazione l'ente censurò la decisione nella parte in cui aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alle maggiori retribuzioni dal 31.12.2006, sostenendo: a) la falsa applicazione dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001; b) la violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale presunto senza base che il dipendente avesse svolto, sin dal 31.12.2006, mansioni di maggior impegno e rilievo e per avere addossato al datore un onere probatorio non dovuto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha rilevato la contraddizione della sentenza impugnata, che da un lato negava il diritto all'inquadramento in C3 dal 31.12.2006 e dall'altro riconosceva una retribuzione superiore per il medesimo periodo, pur trattandosi di una data virtuale priva di rilievo una volta esclusa l'efficacia del bando. Ha inoltre chiarito che, nel pubblico impiego contrattualizzato e alla luce del CCNL applicabile, all'interno della medesima area tutte le mansioni sono equivalenti, sicché non è configurabile il diritto a maggior retribuzione per asserite mansioni di maggior impegno nell'ambito della stessa area. Ha infine ricordato che l'annullamento in autotutela della graduatoria travolge gli atti conseguenti e può determinare la nullità originaria del rapporto instaurato in base alla selezione annullata. La Corte ha quindi cassato la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda del lavoratore relativa alle differenze retributive per il periodo 31.12.2006-31.12.2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente, cassato la sentenza della corte d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore diretta a ottenere la restituzione/riconoscimento di differenze retributive per il periodo compreso tra il 31.12.2006 e il 31.12.2009. Ha ritenuto infondata la pretesa perché, essendo stata legittimamente annullata la graduatoria e non potendo attribuirsi efficacia al livello C3 in quel periodo, non era configurabile lo svolgimento di mansioni superiori o comunque di mansioni idonee a fondare un trattamento economico maggiore. Ha disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La retribuzione per prestazioni di fatto presuppone uno svolgimento effettivo di attività lavorativa; non può essere applicata a prestazioni solo virtuali o a un livello di inquadramento mai validamente operante nel periodo considerato.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato rileva il criterio dell'equivalenza delle mansioni nell'ambito dell'area di inquadramento; non è configurabile, all'interno della stessa area, una distinzione tra mansioni superiori e mansioni di maggior impegno e rilievo ai fini della retribuzione.
Lo svolgimento di mansioni idonee a fondare una maggiore retribuzione è fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e provato da chi la propone; non grava sul datore dimostrare l'assegnazione a mansioni inferiori.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 116 c.p.c. per denunciare l'erronea valutazione dei fatti e delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 115 c.p.c. per denunciare l'erronea valutazione dei fatti e delle prove da parte del giudice di merito.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio ai sensi del rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001
La contrattazione collettiva nel pubblico impiego ha valore di norma di diritto ai fini del sindacato di legittimità.
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per evidenziare che la qualifica superiore acquisita dopo l'inquadramento originario rileva solo all'esito delle procedure selettive previste dalla legge.
art. 21-novies della legge n. 241 del 1990
L'annullamento d'ufficio della graduatoria è stato ritenuto corretto nei tempi e nella forma, con effetti travolgenti sugli atti conseguenti.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando il CCNL adotta un sistema per aree, all'interno della stessa area tutte le mansioni sono equivalenti e non è possibile costruire un diritto a una maggior retribuzione per il solo fatto che talune attività siano descritte come più impegnative o rilevanti.
- La pretesa a differenze retributive per mansioni di fatto richiede la prova dello svolgimento effettivo di attività diverse o superiori; non basta il mero richiamo a un inquadramento provvisorio o a una decorrenza virtuale priva di efficacia giuridica.
- Se una graduatoria o selezione interna viene legittimamente annullata in autotutela, gli atti conseguenti restano travolti e non può essere riconosciuta efficacia retributiva a un livello mai validamente operante nel periodo anteriore alla definitiva assegnazione.
- L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda retributiva incombe sul lavoratore che agisce per ottenere il maggior trattamento economico; non può essere invertito imponendo al datore la dimostrazione di mansioni inferiori.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito, senza rinvio, quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.
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