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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21847/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto a progetto stipulato il 1° settembre 2014 nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione. L'ente committente aveva receduto prima della scadenza naturale del rapporto, sostenendo che la revoca o la sospensione del finanziamento regionale legittimasse il recesso e facesse venir meno ogni pretesa economica del collaboratore. Il lavoratore aveva invece ottenuto in primo grado l'accertamento dell'illegittimità del recesso e la condanna al risarcimento del danno parametrato al compenso che sarebbe maturato sino alla scadenza. In appello, l'ente aveva dedotto, tra l'altro, la delibera regionale di revoca dei finanziamenti e la clausola contrattuale che prevedeva la possibilità di recesso o risoluzione in caso di mancato finanziamento. Con il ricorso per cassazione l'ente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per vizio della composizione del collegio d'appello, con questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla magistratura onoraria; 2) erronea declaratoria di inammissibilità, in appello, del motivo fondato sulla revoca del finanziamento regionale, oltre a motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo; 3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, in particolare degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d'appello trascurato la clausola che indicava la sospensione o cessazione del finanziamento come valido motivo di risoluzione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, escludendo la nullità della composizione del collegio d'appello alla luce della disciplina sulla magistratura onoraria e della giurisprudenza costituzionale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello sulla revoca del finanziamento, perché la questione apparteneva al thema decidendum e costituiva mera difesa, non eccezione nuova; ha inoltre ravvisato una motivazione intrinsecamente contraddittoria nella sentenza impugnata, che da un lato affermava la subordinazione del compenso al finanziamento e dall'altro riconosceva un danno risarcibile nonostante la revoca del finanziamento; ha infine rilevato la violazione del criterio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, essendo stata trascurata la clausola che prevedeva la cessazione o sospensione del finanziamento come causa di risoluzione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La questione di nullità della clausola contrattuale, non esaminata nei gradi di merito, è rimasta devoluta al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte rileva che il riferimento della sentenza impugnata a questa norma è errato nel contesto della preclusione in appello, perché nel rito del lavoro la verifica della novità della questione va ricondotta alla diversa disciplina delle preclusioni e non può colpire una mera difesa relativa ai fatti costitutivi già dibattuti.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Nel rito del lavoro, la preclusione di nuove eccezioni in appello opera solo quando venga introdotto un nuovo tema d'indagine che alteri i termini sostanziali della controversia; la contestazione della revoca del finanziamento, già al centro del thema decidendum, non poteva essere dichiarata inammissibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è viziata quando risulta intrinsecamente contraddittoria, ossia quando affermazioni tra loro incompatibili impediscono di comprendere la reale ratio decidendi.

  • art. 1362 c.c.

    Il contratto deve essere interpretato secondo il senso letterale e complessivo delle espressioni utilizzate, senza isolare singole clausole e trascurare il loro collegamento.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo alle singole pattuizioni un significato coordinato e coerente; è errato valorizzarne una sola ignorando quella che prevede espressamente la sospensione o cessazione del finanziamento come causa di risoluzione.

  • art. 106 Cost.

    La partecipazione stabile di magistrati onorari al collegio d'appello non integra, nel caso esaminato, un vizio di nullità della sentenza, poiché la disciplina transitoria è stata ritenuta costituzionalmente tollerabile.

  • d.l. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62, 65, 66, 67, 68 e 72

    La disciplina sulla composizione dei collegi con magistrati onorari è stata ritenuta compatibile in via temporanea con i parametri costituzionali fino al riordino della magistratura onoraria.

  • L. 9 agosto 2013, n. 98

    Norma di conversione del decreto-legge sulla quale si fonda la disciplina scrutinata dalla Corte in relazione alla composizione del collegio.

  • d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32

    È richiamato come termine del riordino della magistratura onoraria, nel cui arco temporale la disciplina è stata ritenuta tollerabile dalla Corte costituzionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la base del procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, una questione può essere dedotta in appello se attiene a fatti o circostanze già entrati nel thema decidendum; non è nuova eccezione la mera contestazione di fatti avversari o l'allegazione di elementi già rilevanti nella causa.
  • La preclusione di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c. opera solo quando il motivo di gravame introduca un tema d'indagine diverso e alteri l'oggetto sostanziale del giudizio; in caso contrario il motivo è ammissibile.
  • La motivazione della sentenza è affetta da nullità quando contiene una contraddizione intrinseca tra premesse fattuali e conclusioni giuridiche, tale da rendere incomprensibile la decisione.
  • Nell'interpretazione del contratto occorre coordinare tutte le clausole e non può attribuirsi decisivo rilievo a una sola pattuizione ignorando quelle che disciplinano espressamente la stessa evenienza.
  • Se il contratto prevede la sospensione o cessazione del finanziamento come causa di risoluzione, il giudice deve verificare se tale clausola sia operante prima di affermare che la revoca incida solo sul diritto al corrispettivo.
  • La partecipazione di magistrati onorari al collegio giudicante, nel regime transitorio scrutinato, non determina di per sé nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoAppalto
RamiProcesso civileContrattiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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