Cassazione Civile, Ordinanza n. 21801/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un comune, in servizio per lunghi anni e formalmente inquadrato nella categoria C del CCNL enti locali, ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive, all'indennità di posizione, alla rideterminazione della pensione e del TFR, sostenendo di avere svolto, dal 1998 in poi, mansioni riconducibili alla categoria D. A fondamento della domanda ha valorizzato, tra l'altro, l'esercizio della rappresentanza e difesa dell'ente in giudizi tributari, la redazione e sottoscrizione di atti di accertamento e liquidazione ICI e la partecipazione a corsi di formazione sull'ICI. Il tribunale aveva ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori e accolto la domanda sulle differenze retributive, dichiarando inammissibili le altre pretese; la corte d'appello ha invece riformato integralmente, escludendo la riconducibilità delle attività alla categoria D. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione di norme del d.lgs. n. 504/1992, del d.P.R. n. 600/1973 e del CCNL 31 marzo 1999, assumendo che le funzioni svolte e l'incarico di funzionario responsabile ICI implicassero necessariamente mansioni di categoria D; (2) violazione delle norme sulla rappresentanza dell'ente nei giudizi tributari, sostenendo di avere avuto anche la rappresentanza sostanziale del comune; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove, in particolare per il periodo anteriore al 1° agosto 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse compiuto un accertamento di merito non sindacabile, evidenziando che le mansioni concretamente svolte erano compatibili con la categoria C e non dimostravano attività dirigenziali o di categoria D. Ha inoltre affermato che l'attribuzione dell'incarico di funzionario responsabile ICI non comporta automaticamente l'inquadramento nella categoria D, poiché l'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 non richiede una qualifica dirigenziale e non è stato abrogato dal testo unico degli enti locali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché contrastava con l'accertamento in fatto del giudice d'appello sulla mancanza di rappresentanza sostanziale dell'ente. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una contestazione della mera valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992
"con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta"
la designazione del funzionario responsabile ICI attribuisce funzioni e poteri gestionali, ma non individua una figura dirigenziale né richiede necessariamente una qualifica dirigenziale; non comporta automaticamente l'inquadramento in categoria D.
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente in coordinamento con la disciplina ICI, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo per inferire un inquadramento dirigenziale automatico.
CCNL Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999
la Corte ha utilizzato le declaratorie contrattuali delle categorie C e D per affermare che le mansioni concretamente svolte dal dipendente erano compatibili con la categoria C e non provavano la categoria D.
art. 11, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per sostenere la rappresentanza sostanziale dell'ente nei giudizi tributari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile anche in ragione dell'accertamento contrario del giudice di merito.
richiamato per fondare la pretesa di rappresentanza dell'ente, ma non ha mutato l'esito in presenza dell'accertamento di fatto della corte d'appello.
la violazione di tali norme è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito forza di piena prova a elementi valutabili; non è ammessa una mera critica alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 107, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000
considerato nel rapporto di specialità con la disciplina ICI; non esclude la previsione speciale dell'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504/1992.
art. 109, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000
insieme all'art. 107, è stato ritenuto non ostativo alla permanenza della disciplina speciale ICI.
art. 274 d.lgs. n. 267 del 2000
la mancata abrogazione espressa dell'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 è stata valorizzata per confermare la perdurante vigenza della disciplina speciale.
Massime di principio
- L'attribuzione di un incarico o di funzioni speciali all'interno dell'ente non determina automaticamente il superiore inquadramento contrattuale del dipendente: occorre verificare in concreto il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza alle declaratorie contrattuali.
- La qualifica di funzionario responsabile di un tributo comunale, prevista da una norma speciale, non implica di per sé la titolarità di una posizione dirigenziale né il necessario inquadramento in categoria D del personale degli enti locali.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si alleghi l'utilizzo di prove non dedotte, prove illegali o l'attribuzione di efficacia di piena prova a elementi non legali.
- Le questioni di fatto decise dal giudice di merito, se sorrette da motivazione e coerenti con il materiale documentale acquisito, non sono sindacabili in sede di legittimità sotto il profilo del riesame del merito.
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