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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21573/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia riguarda il diritto all'assegno sociale riconosciuto a una persona che, in sede di modifica delle condizioni di separazione dal coniuge, aveva rinunciato all'assegno di mantenimento. La Corte d'appello aveva confermato il primo grado ritenendo che, al momento della domanda, sussistessero i requisiti reddituali previsti dalla legge e che la rinuncia al mantenimento non costituisse un artificio volto a creare fittiziamente lo stato di bisogno. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335/1995, sostenendo che la richiedente non avrebbe dovuto ottenere la prestazione perché la situazione di bisogno era stata causata dal suo stesso comportamento (rinuncia al mantenimento), con rischio di abusi a danno della collettività. La parte privata ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'INPS, richiamando l'orientamento già espresso in precedenti decisioni: ai fini dell'assegno sociale rileva la condizione oggettiva di reddito effettivamente percepito, non la mera titolarità astratta di un diritto a ricevere un mantenimento o la possibilità di azionarlo. Non è previsto dalla legge un onere di preventiva attivazione giudiziale verso il coniuge obbligato, né il requisito dell'incolpevolezza dello stato di bisogno. Restano salvi solo gli accertamenti di eventuali condotte fraudolente, che però nel caso concreto non risultavano provate, neppure presuntivamente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna dell'INPS alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte non ravvisa violazioni decisive nel ragionamento della sentenza impugnata.

  • art. 3, commi 6-7, L. n. 335/1995

    "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto"; "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento"; "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"

    La disposizione va letta nel senso che rileva il reddito effettivamente percepito e non la mera astratta titolarità di un reddito o di un diritto a ottenerlo; il beneficio si valuta in base alla situazione oggettiva al momento della domanda e alla percezione concreta dei redditi.

  • art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'assegno sociale, il requisito reddituale va verificato in base ai redditi effettivamente percepiti, non alla mera esistenza in astratto di una fonte potenziale di mantenimento o di alimenti.
  • La legge sull'assegno sociale non introduce un onere per il richiedente di agire preventivamente nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento; l'eventuale mancata richiesta dell'assegno di mantenimento non costituisce, di per sé, causa ostativa alla prestazione.
  • Lo stato di bisogno rilevante per l'accesso alla prestazione assistenziale non deve essere, in via generale, incolpevole: ciò che conta è la sua oggettiva sussistenza secondo i parametri di legge.
  • Solo l'accertamento concreto di condotte fraudolente dirette a simulare artificiosamente una situazione di bisogno può escludere la prestazione; in mancanza di prova, anche presuntiva, non è legittimo negarla.
  • Nell'interpretazione delle provvidenze assistenziali, il giudice deve attenersi al dato positivo e non può introdurre requisiti ulteriori non previsti dal legislatore, come un criterio generale di sussidiarietà rispetto agli obblighi familiari di mantenimento.

Come è indicizzato

MateriePensioni
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