Cassazione Civile, Ordinanza n. 21551/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava l’inquadramento professionale di una dipendente impiegata come ausiliaria socio-sanitaria/addetta all’assistenza, che la Corte d’appello aveva riconosciuto con diritto all’inquadramento nella categoria B del CCNL Comparto Sanità e al relativo trattamento economico differenziale, previa disapplicazione di due delibere aziendali che avevano inciso in senso deteriore sull’inquadramento al momento della stabilizzazione. L’azienda sanitaria aveva proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi contro la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l’azienda depositava un verbale di conciliazione sottoscritto da entrambe le parti e un atto congiunto in cui le parti chiedevano la definizione del giudizio, prospettando rinuncia agli atti e all’azione o comunque cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha affermato che, in tale situazione, non si verifica una cassazione della sentenza impugnata né una inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ma viene meno l’efficacia della decisione di merito per effetto dell’accordo negoziale. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite in conformità all’accordo delle parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando la lite si estingue per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
richiamati per escludere che la definizione convenzionale della lite sia inquadrabile nelle tipologie decisorie ivi previste; la cessazione della materia del contendere opera autonomamente e fa venir meno l’efficacia della sentenza impugnata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere, perché il meccanismo sanzionatorio presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
citata quale norma che ha modificato il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
legge regionale n. 10/2007
richiamata nella ricostruzione della vicenda sostanziale come base normativa della stabilizzazione del personale.
art. 3, comma 38, legge regionale n. 40/2007
richiamato nella ricostruzione della vicenda sostanziale per l’estensione della stabilizzazione agli operatori addetti al servizio di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono in corso di cassazione la controversia con un accordo convenzionale, il giudice di legittimità deve dichiarare cessata la materia del contendere, prendendo atto del venir meno dell’interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti non integra una cassazione della sentenza impugnata né una inammissibilità sopravvenuta del ricorso: comporta invece la perdita di efficacia della decisione di merito impugnata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica se il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere, perché il presupposto sanzionatorio richiede un esito di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- Se le parti regolano convenzionalmente la lite e chiedono la definizione del giudizio, la Corte dà atto dell’accordo e non deve pronunciarsi sul merito dei motivi di ricorso.
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