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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21489/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni infermieri dipendenti di una ASL, addetti al servizio 118, avevano agito per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori e del relativo trattamento, sostenendo che le attività svolte nell'emergenza-urgenza implicassero autonomia professionale, responsabilità diretta, autonomia decisionale nella compilazione del triage e nella gestione del paziente, nonché funzioni assimilabili a quelle della posizione economica superiore (DS). La Corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva escluso tale svolgimento, ritenendo che le mansioni effettive rientrassero nella categoria D e fossero svolte secondo protocolli e linee guida predisposti dal medico responsabile della centrale operativa. Con l'unico motivo di ricorso i lavoratori hanno denunciato, in sostanza, violazione delle norme sull'autonomia professionale dell'infermiere e sull'inquadramento, richiamando la l. n. 42/1999 e la l. n. 251/2000, nonché la natura di atti pubblici dei documenti compilati e la pretesa rilevanza delle attività di triage e di gestione del paziente in attesa come espressione di autonomia e responsabilità proprie della professionalità superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile, nella parte in cui pretendeva una nuova valutazione del fatto e delle prove testimoniali, e per il resto infondato. Ha dato continuità all'orientamento secondo cui, nel comparto sanità, il passaggio dalla categoria D alla posizione economica DS richiede elementi ulteriori rispetto alla normale autonomia e responsabilità proprie della categoria di base: responsabilità del risultato, ampia discrezionalità operativa, effettivo potere di direzione e controllo delle risorse umane, attività di programmazione e proposta, da accertare in concreto e secondo il criterio trifasico di comparazione tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali. Nel caso di specie, le mansioni degli infermieri del 118 erano state correttamente ricondotte alla categoria D, poiché l'organizzazione dell'intervento d'urgenza risultava scandita da protocolli e procedure standardizzate e non emergevano gli elementi propri della professionalità superiore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio deducibile non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito; la censura è inammissibile se mira a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare continuità a precedenti conformi già espressi dalla Corte

  • art. 2103 c.c.

    l'omissione della corretta verifica delle mansioni si traduce in errata applicazione della disciplina delle mansioni superiori

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    nelle pubbliche amministrazioni lo svolgimento di mansioni superiori richiede l'attribuzione prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti tipici di quelle mansioni

  • art. 1 L. n. 42/1999

    richiamato dai ricorrenti e considerato compatibile con la distinzione tra autonomia/propria responsabilità e autonomia/responsabilità dei risultati conseguiti

  • art. 1 L. n. 251/2000

    richiamato nel quadro della professionalità infermieristica, ma non ritenuto idoneo a sovvertire i criteri contrattuali di inquadramento

  • CCNL 7.4.1999 comparto sanità, allegato 1

    la categoria D richiede autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali; la posizione superiore richiede invece, tra l'altro, autonomia e responsabilità dei risultati, ampia discrezionalità operativa e funzioni di direzione e controllo

  • art. 10 CCNL 20.9.2001 comparto sanità

    l'attività di coordinamento costituisce funzione autonoma e distinta, non ricavabile automaticamente dalle mansioni del profilo professionale base; l'incarico deve risultare da atto formale

  • art. 97, comma 1, secondo periodo c.p.c.

    le spese sono poste a carico dei soccombenti in solido

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Protocollo di comportamento per gli operatori di centrale

    richiamato come fonte organizzativa delle procedure operative standardizzate seguite dal personale infermieristico

  • D.M. Ministero Sanità 17.5.1996 (Atto di intesa Stato-Regioni)

    richiamato come quadro delle linee guida per l'organizzazione operativa del servizio di emergenza 118

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica dello svolgimento di mansioni superiori richiede un accertamento in concreto delle attività effettivamente svolte, il confronto con le declaratorie contrattuali e la valutazione se i compiti presentino gli elementi qualificanti della posizione superiore.
  • La semplice autonomia professionale, la capacità organizzativa o il coordinamento operativo non bastano, da sole, a integrare mansioni superiori quando tali caratteristiche siano già proprie della categoria di inquadramento di base.
  • Per distinguere tra profilo base e profilo superiore nel comparto sanità occorre verificare, oltre all'autonomia, la responsabilità del risultato, l'ampiezza della discrezionalità operativa, il potere di direzione e controllo delle risorse umane e la capacità di programmazione dell'attività.
  • L'attività di coordinamento costituisce una funzione autonoma e distinta e, per essere riconosciuta come titolo professionale superiore, deve risultare da un incarico formale o da una verifica documentale attribuita da soggetti titolari del potere di conformare la prestazione lavorativa.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale; una tale censura è inammissibile se mira solo a ribaltare l'apprezzamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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