Cassazione Civile, Ordinanza n. 21567/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'interposizione di manodopera tra il datore di lavoro formale, una cooperativa appaltatrice del servizio di pulizia delle carrozze ferroviarie, e la società ferroviaria committente, ritenuta datrice di lavoro effettiva. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo maturata la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della L. n. 183 del 2010, assumendo che il termine dovesse decorrere dalla cessazione del rapporto con l'appaltatrice, senza che il lavoratore avesse rivolto una preventiva rivendicazione stragiudiziale anche nei confronti della committente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione dell'art. 32, comma 4, sostenendo che la decadenza non potesse decorrere dalla mera cessazione del rapporto con l'appaltatrice, poiché il rapporto di lavoro era poi proseguito con una diversa impresa subentrata nell'appalto, e comunque mancava un atto scritto o equipollente della committente idoneo a rendere certo il dies a quo della decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto errata l'applicazione della decadenza ex art. 32, comma 4, L. n. 183 del 2010, affermando che, nelle domande di mero accertamento del rapporto di lavoro verso un soggetto diverso dal titolare formale del contratto, il termine decadenziale decorre solo in presenza di un atto o provvedimento datoriale scritto o equipollente che neghi la titolarità del rapporto, ovvero di un fatto tipizzato, e non già dalla sola cessazione dell'attività lavorativa. È stata quindi esclusa la possibilità di estendere analogicamente la disciplina decadenziale a un mero fatto come la cessazione del servizio presso l'appaltatrice.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, L. n. 183 del 2010
La decadenza opera solo in presenza di un atto o provvedimento datoriale scritto o equipollente, o di un fatto tipizzato, idoneo a rendere certo il dies a quo; non può essere fatta decorrere dalla sola cessazione dell'attività lavorativa né estesa analogicamente a fatti non tipizzati.
Massime di principio
- Nelle azioni di accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare formale, la decadenza prevista dalla disciplina speciale richiede un atto impugnabile o un fatto tipizzato che renda oggettivamente individuabile il termine iniziale.
- La mera cessazione della prestazione lavorativa non è, di per sé, sufficiente a far decorrere il termine di decadenza quando la norma è costruita per atti scritti, recettizi o fatti espressamente tipizzati.
- La disciplina decadenziale non può essere applicata in via analogica a situazioni diverse da quelle espressamente considerate, se ciò comprometterebbe l'effettivo esercizio del diritto di azione del lavoratore.
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