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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21562/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte della datrice di lavoro, della qualifica di "Quadro" a una dipendente già inquadrata come impiegata di settimo livello e poi di ottavo livello. La lavoratrice sosteneva di avere svolto, dal 2005/2006, mansioni tali da integrare il livello superiore, in particolare funzioni di responsabilità e coordinamento presso l'Ufficio Controllo di Gestione e presso l'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado e negato il diritto all'inquadramento, ritenendo non provato che le mansioni svolte integrassero le caratteristiche richieste dal CCNL per la qualifica di quadro. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 190/1985 e degli artt. 18 e 19 del CCNL Gas e Acqua 1.3.2002, oltre che degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che la corretta interpretazione delle norme collettive dovesse valorizzare le funzioni di collaborazione, supporto e ausilio al dirigente apicale, da lei asseritamente provate; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale valorizzato le deposizioni testimoniali che avrebbero dimostrato le mansioni effettivamente svolte e la responsabilità assunta nei due uffici indicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione dell'art. 18 del CCNL e dell'art. 2 della L. n. 190/1985 impone che, per la qualifica di quadro, le funzioni direttive o professionali di primaria importanza siano anche strettamente connesse agli obiettivi aziendali; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile, che tale nesso con gli obiettivi dell'impresa non risultava provato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi tipiche di utilizzo di prove non dedotte, prove disposte d'ufficio oltre i limiti legali o travisamento del regime delle prove legali, ipotesi non ricorrenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 190/1985

    La disposizione rileva come parametro legale della nozione di quadro solo in quanto esige lo svolgimento di compiti particolarmente importanti ai fini dell'attuazione e dello sviluppo degli obiettivi dell'impresa.

  • artt. 18 e 19 CCNL Gas e Acqua 1.3.2002

    La declaratoria del livello quadro richiede funzioni direttive o professionali di primaria importanza, connesse strettamente agli obiettivi aziendali, autonomia, responsabilità e contributo ai risultati globali dell'impresa.

  • artt. 1362 c.c.

    Le clausole del contratto collettivo vanno interpretate secondo i criteri legali di ermeneutica contrattuale.

  • artt. 1363 c.c.

    L'interpretazione delle clausole collettive deve essere sistematica, considerando il complesso delle disposizioni.

  • artt. 1367 c.c.

    L'interpretazione deve preferire il senso che attribuisce efficacia alla clausola contrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione in cassazione non può consistere nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La qualifica di quadro, quando disciplinata dal contratto collettivo, non dipende dalla sola rilevanza o complessità delle mansioni, ma richiede anche che l'attività sia funzionalmente collegata agli obiettivi aziendali e incida sull'attuazione o sullo sviluppo degli stessi.
  • Nell'interpretazione delle clausole del contratto collettivo relative alla classificazione del personale devono applicarsi i criteri legali di ermeneutica contrattuale, valorizzando il dato letterale e sistematico della declaratoria di livello.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti di causa; il controllo della Cassazione riguarda solo errori di diritto e vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disposte d'ufficio fuori dai limiti di legge, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non basta contestare la mera attendibilità o convincimento tratto dalle prove.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico controverso sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non siano stati esaminati tutti gli elementi istruttori invocati dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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