Cassazione Civile, Ordinanza n. 21563/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava l'inquadramento professionale di una dipendente dell'azienda sanitaria, che la Corte d'appello aveva riconosciuto con decorrenza dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, dopo aver disapplicato delibere aziendali ritenute illegittime perché avevano inciso in senso deteriore sull'inquadramento spettante alla lavoratrice all'atto della stabilizzazione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi contro la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato un verbale di conciliazione e un'istanza congiunta di definizione del giudizio, rappresentando di avere raggiunto un accordo negoziale e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; la Corte ha quindi preso atto dell'accordo e della definizione convenzionale della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, in presenza dell'accordo raggiunto tra le parti nel corso del giudizio di legittimità, non vi è luogo a una pronuncia di cassazione senza rinvio ma solo all'accertamento del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata per effetto della regolazione convenzionale della controversia. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite in conformità all'accordo tra le parti e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere che la situazione rientri nelle tipologie decisorie previste per il giudizio di legittimità quando le parti definiscono la lite con accordo sopravvenuto
richiamato nel medesimo senso, per affermare che non si tratta di una delle decisioni tipiche previste dalla norma
richiamato nel medesimo senso, per chiarire che l'accordo sopravvenuto determina cessazione della materia del contendere e non cassazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché tale meccanismo opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando intervenga cessazione della materia del contendere
L.R. n. 10/2007
indicata solo come fonte normativa alla base della stabilizzazione del personale considerata nella sentenza di merito
art. 3, comma 38, L.R. n. 40/2007
richiamato come estensione della stabilizzazione agli operatori addetti al servizio di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo convenzionale che definisce la controversia, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- In presenza di definizione negoziale della lite, non è configurabile un semplice disinteresse sopravvenuto delle parti né un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ma solo l'accertamento della regolazione convenzionale del rapporto litigioso.
- La cessazione della materia del contendere non comporta una cassazione della sentenza impugnata: l'effetto è la perdita di efficacia della decisione per volontà delle parti che hanno regolato la lite con accordo.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di legittimità si chiude con cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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