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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21563/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava l'inquadramento professionale di una dipendente dell'azienda sanitaria, che la Corte d'appello aveva riconosciuto con decorrenza dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, dopo aver disapplicato delibere aziendali ritenute illegittime perché avevano inciso in senso deteriore sull'inquadramento spettante alla lavoratrice all'atto della stabilizzazione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi contro la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato un verbale di conciliazione e un'istanza congiunta di definizione del giudizio, rappresentando di avere raggiunto un accordo negoziale e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; la Corte ha quindi preso atto dell'accordo e della definizione convenzionale della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, in presenza dell'accordo raggiunto tra le parti nel corso del giudizio di legittimità, non vi è luogo a una pronuncia di cassazione senza rinvio ma solo all'accertamento del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata per effetto della regolazione convenzionale della controversia. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite in conformità all'accordo tra le parti e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere che la situazione rientri nelle tipologie decisorie previste per il giudizio di legittimità quando le parti definiscono la lite con accordo sopravvenuto

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato nel medesimo senso, per affermare che non si tratta di una delle decisioni tipiche previste dalla norma

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nel medesimo senso, per chiarire che l'accordo sopravvenuto determina cessazione della materia del contendere e non cassazione della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché tale meccanismo opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando intervenga cessazione della materia del contendere

  • L.R. n. 10/2007

    indicata solo come fonte normativa alla base della stabilizzazione del personale considerata nella sentenza di merito

  • art. 3, comma 38, L.R. n. 40/2007

    richiamato come estensione della stabilizzazione agli operatori addetti al servizio di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo convenzionale che definisce la controversia, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • In presenza di definizione negoziale della lite, non è configurabile un semplice disinteresse sopravvenuto delle parti né un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ma solo l'accertamento della regolazione convenzionale del rapporto litigioso.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta una cassazione della sentenza impugnata: l'effetto è la perdita di efficacia della decisione per volontà delle parti che hanno regolato la lite con accordo.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di legittimità si chiude con cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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