Cassazione Civile, Ordinanza n. 16356/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, assumendo che i due ricorrenti fossero soci occulti e amministratori di fatto di una società unipersonale, ha rideterminato l'imponibile per l'anno 2010 ai fini Ires, Irap e Iva, richiedendo maggiori imposte e irrogando sanzioni per euro 685.567 ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. I contribuenti hanno impugnato l'atto sostenendo di essere solo meri referenti tecnici della società verso la clientela, di non essere soci occulti né amministratori di fatto, e di non poter essere destinatari delle sanzioni, che a loro dire avrebbero dovuto colpire esclusivamente la società. In cassazione hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica dell'avviso e sulla responsabilità per sanzioni, perché l'atto era stato notificato personalmente a loro e non solo alla società; 2) violazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, per l'erronea applicazione delle sanzioni alle persone fisiche anziché alla società; 3) violazione dell'art. 2639 c.c., per l'insussistenza degli estremi dell'amministratore di fatto; 4) violazione degli artt. 2247 e 2462 c.c., per l'insufficienza della prova della qualità di soci occulti; 5) violazione dell'art. 2729 c.c., per il malgoverno delle presunzioni e delle dichiarazioni rese da terzi ai verificatori.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto corretta la notifica dell'avviso ai due ricorrenti, poiché l'atto era sostanzialmente rivolto a loro in quanto soggetti cui l'Ufficio imputava la gestione di fatto della società e le condotte illecite. Sul tema delle sanzioni, la Corte ha affermato che il principio di esclusiva imputazione alla persona giuridica previsto dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non opera quando la società sia soltanto uno schermo o una fictio utilizzata per perseguire interessi personali e sottrarsi agli illeciti tributari: in tale ipotesi, viene meno la ratio della norma e si ripristina la regola generale della responsabilità della persona fisica autrice della violazione. Quanto alle ulteriori censure su amministrazione di fatto, soci occulti e prova presuntiva, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva compiuto una valutazione in fatto sorretta dagli esiti della verifica della Guardia di finanza, dalle dichiarazioni di terzi e dal quadro complessivo emerso, mostrando una società-paravento controllata dai ricorrenti. Le doglianze dei ricorrenti, pur formalmente veicolate come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese del giudizio sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti per contestare la notifica dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto corretta la notifica eseguita nei confronti dei soggetti ritenuti amministratori di fatto e soci occulti.
richiamato dai ricorrenti in tema di notifica; la Corte ha escluso la nullità della notificazione.
art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che, nel caso di società-schermo, la disciplina sanzionatoria generale torna applicabile alla persona fisica autrice dell'illecito.
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269
"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
la regola dell'esclusiva imputazione alla persona giuridica vale solo se la società ha una reale autonomia e l'amministratore opera nell'interesse dell'ente; non si applica quando la società sia mero schermo usato dalla persona fisica nel proprio esclusivo interesse.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per formulare i motivi di violazione di legge.
richiamato per contestare la qualifica di amministratore di fatto; la Corte ha ritenuto che la censura attingesse una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.
richiamati per contestare la qualifica di soci occulti; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibilmente diretta a rivalutare le prove.
richiamato per censurare l'uso delle presunzioni e delle dichiarazioni di terzi; la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'esclusiva imputazione delle sanzioni amministrative tributarie alla persona giuridica, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, presuppone che la società sia un soggetto effettivamente autonomo e che la violazione sia stata commessa nell'interesse dell'ente.
- Se la società è solo un paravento o una fictio creata e controllata da una persona fisica per realizzare il proprio esclusivo interesse e sottrarsi agli illeciti fiscali, la disciplina speciale non si applica e la sanzione può colpire la persona fisica autrice della violazione.
- La notifica di un avviso di accertamento può essere ritenuta corretta anche se indirizzata al soggetto che l'Ufficio assume essere amministratore di fatto o socio occulto, quando l'atto sia sostanzialmente rivolto a chi è destinatario degli addebiti e delle conseguenze sanzionatorie.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio: le censure che, pur formalmente dedotte come violazioni di legge, mirano a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove sono inammissibili o comunque infondate.
- La qualifica di amministratore di fatto e di socio occulto va apprezzata in base al concreto assetto gestionale e probatorio emergente dagli atti; se il giudice di merito motiva in modo coerente su tale quadro, la relativa valutazione non è sovvertibile in cassazione salvo vizi di legittimità propri.
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