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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16356/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, assumendo che i due ricorrenti fossero soci occulti e amministratori di fatto di una società unipersonale, ha rideterminato l'imponibile per l'anno 2010 ai fini Ires, Irap e Iva, richiedendo maggiori imposte e irrogando sanzioni per euro 685.567 ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. I contribuenti hanno impugnato l'atto sostenendo di essere solo meri referenti tecnici della società verso la clientela, di non essere soci occulti né amministratori di fatto, e di non poter essere destinatari delle sanzioni, che a loro dire avrebbero dovuto colpire esclusivamente la società. In cassazione hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica dell'avviso e sulla responsabilità per sanzioni, perché l'atto era stato notificato personalmente a loro e non solo alla società; 2) violazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, per l'erronea applicazione delle sanzioni alle persone fisiche anziché alla società; 3) violazione dell'art. 2639 c.c., per l'insussistenza degli estremi dell'amministratore di fatto; 4) violazione degli artt. 2247 e 2462 c.c., per l'insufficienza della prova della qualità di soci occulti; 5) violazione dell'art. 2729 c.c., per il malgoverno delle presunzioni e delle dichiarazioni rese da terzi ai verificatori.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto corretta la notifica dell'avviso ai due ricorrenti, poiché l'atto era sostanzialmente rivolto a loro in quanto soggetti cui l'Ufficio imputava la gestione di fatto della società e le condotte illecite. Sul tema delle sanzioni, la Corte ha affermato che il principio di esclusiva imputazione alla persona giuridica previsto dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non opera quando la società sia soltanto uno schermo o una fictio utilizzata per perseguire interessi personali e sottrarsi agli illeciti tributari: in tale ipotesi, viene meno la ratio della norma e si ripristina la regola generale della responsabilità della persona fisica autrice della violazione. Quanto alle ulteriori censure su amministrazione di fatto, soci occulti e prova presuntiva, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva compiuto una valutazione in fatto sorretta dagli esiti della verifica della Guardia di finanza, dalle dichiarazioni di terzi e dal quadro complessivo emerso, mostrando una società-paravento controllata dai ricorrenti. Le doglianze dei ricorrenti, pur formalmente veicolate come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese del giudizio sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dai ricorrenti per contestare la notifica dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto corretta la notifica eseguita nei confronti dei soggetti ritenuti amministratori di fatto e soci occulti.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di notifica; la Corte ha escluso la nullità della notificazione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che, nel caso di società-schermo, la disciplina sanzionatoria generale torna applicabile alla persona fisica autrice dell'illecito.

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    la regola dell'esclusiva imputazione alla persona giuridica vale solo se la società ha una reale autonomia e l'amministratore opera nell'interesse dell'ente; non si applica quando la società sia mero schermo usato dalla persona fisica nel proprio esclusivo interesse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per formulare i motivi di violazione di legge.

  • art. 2639 c.c.

    richiamato per contestare la qualifica di amministratore di fatto; la Corte ha ritenuto che la censura attingesse una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.

  • artt. 2247 e 2462 c.c.

    richiamati per contestare la qualifica di soci occulti; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibilmente diretta a rivalutare le prove.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per censurare l'uso delle presunzioni e delle dichiarazioni di terzi; la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'esclusiva imputazione delle sanzioni amministrative tributarie alla persona giuridica, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, presuppone che la società sia un soggetto effettivamente autonomo e che la violazione sia stata commessa nell'interesse dell'ente.
  • Se la società è solo un paravento o una fictio creata e controllata da una persona fisica per realizzare il proprio esclusivo interesse e sottrarsi agli illeciti fiscali, la disciplina speciale non si applica e la sanzione può colpire la persona fisica autrice della violazione.
  • La notifica di un avviso di accertamento può essere ritenuta corretta anche se indirizzata al soggetto che l'Ufficio assume essere amministratore di fatto o socio occulto, quando l'atto sia sostanzialmente rivolto a chi è destinatario degli addebiti e delle conseguenze sanzionatorie.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio: le censure che, pur formalmente dedotte come violazioni di legge, mirano a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove sono inammissibili o comunque infondate.
  • La qualifica di amministratore di fatto e di socio occulto va apprezzata in base al concreto assetto gestionale e probatorio emergente dagli atti; se il giudice di merito motiva in modo coerente su tale quadro, la relativa valutazione non è sovvertibile in cassazione salvo vizi di legittimità propri.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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