Cassazione Civile, Ordinanza n. 15797/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per iscrizioni a seguito di avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, deducendo di non aver mai ricevuto l'avviso presupposto. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto valida la notifica dell'avviso, affermando che fosse avvenuta direttamente a mezzo posta presso il portiere e che, in tale ipotesi, non fosse necessaria la raccomandata informativa al destinatario. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 7 L. 890/1982, dell'art. 6 L. 212/2000 e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente applicato la disciplina della notifica della cartella a una notifica di avviso di accertamento e, soprattutto, avesse considerato valida una notifica al portiere senza il successivo avviso raccomandato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento fosse una notifica diretta eseguita dall'ufficio finanziario a mezzo posta, e dunque soggetta alle regole del servizio postale ordinario, non alla disciplina della L. 890/1982 relativa alle notifiche tramite ufficiale giudiziario o soggetti equiparati. In tale schema notificatorio, la consegna del plico al portiere si perfeziona nella data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza necessità di inviare al destinatario la raccomandata informativa. La Corte ha quindi reputato infondate le censure e ha disposto nulla sulle spese per mancata costituzione dell'agente della riscossione; ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale della censura per violazione di legge dedotta in cassazione.
art. 7 della legge n. 890/1982
la Corte ha escluso la sua applicazione alla notificazione diretta a mezzo posta eseguita dall'ufficio finanziario.
art. 6 della legge n. 212/2000
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza, ma non ritenuto violato dalla Corte alla luce della ritualità della notifica.
art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
la Corte ha precisato che la disposizione disciplina la notifica della cartella di pagamento e non è la norma pertinente alla notifica dell'avviso di accertamento, ma ha comunque confermato la validità del procedimento notificatorio concretamente seguito.
L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20
ha modificato la L. 890/1982 consentendo agli uffici finanziari di notificare direttamente a mezzo posta gli atti da notificare al contribuente.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
come modificato, prevede la possibilità per gli uffici finanziari di eseguire direttamente la notifica a mezzo posta.
richiamato per la memoria depositata dall'agente della riscossione al solo fine di eventuale partecipazione all'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi eseguita dall'amministrazione finanziaria segue le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina della L. n. 890/1982 riservata alle notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario, messi comunali o messi speciali autorizzati.
- Quando la notifica diretta a mezzo posta avvenga mediante consegna del plico al portiere, la notificazione si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza necessità di raccomandata informativa al destinatario.
- In sede di legittimità, la censura che invochi la disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento deve confrontarsi con la concreta modalità notificatoria adottata; ove l'ufficio finanziario abbia scelto la notifica diretta, non è corretta l'applicazione delle regole proprie della notifica mediata ex L. n. 890/1982.
- La notifica diretta semplificata degli atti tributari è compatibile con la tutela delle esigenze erariali e, nei limiti delineati dalla giurisprudenza, è considerata rituale anche in caso di temporanea assenza del destinatario e consegna al portiere o deposito postale secondo le regole ordinarie.
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