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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10847/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato tre avvisi di accertamento sintetico IRPEF, emessi ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per gli anni 2006-2008, con i quali l'Ufficio aveva rideterminato i redditi dichiarati sulla base di indici di capacità contributiva emersi da una verifica svolta presso la società di cui la contribuente era socio unico e da ulteriori elementi patrimoniali e di spesa. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'obbligo di contraddittorio preventivo, pur essendo gli avvisi stati emessi dopo la modifica normativa. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione secondo cui non sarebbe stata sufficiente la prova della disponibilità di somme provenienti da disinvestimenti e restituzioni di finanziamenti soci, occorrendo anche dimostrare la durata del possesso di tali somme fino al loro impiego per le spese sintomatiche di capacità contributiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per gli anni d'imposta 2006-2008, non trovava applicazione la novella dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 introdotta dal d.l. n. 78/2010, poiché essa opera solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè per il periodo d'imposta 2009 e successivi; di conseguenza, non sussisteva l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale invocato dalla ricorrente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, nell'accertamento sintetico, il contribuente deve provare non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche la loro entità e la durata del possesso, così da rendere credibile che essi abbiano effettivamente finanziato le spese contestate; la CTR aveva quindi correttamente richiesto anche la prova della durata del possesso delle somme. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nulla è stato disposto sulle spese, in mancanza di controricorso dell'Agenzia delle Entrate. È stata altresì data atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    comma 4, comma 5, comma 6, comma 7

    Nel testo previgente, l'accertamento sintetico consente la prova contraria del contribuente sui redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte, ma richiede la dimostrazione dell'entità e della durata del possesso di tali redditi; la versione modificata dal d.l. n. 78/2010 non si applica ai periodi d'imposta anteriori al 2009.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Non opera come fondamento di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico eseguito a tavolino, specie quando l'attività istruttoria riguarda una terza società e non il contribuente presso cui si effettua accesso.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria grava sul contribuente, che deve fornire elementi idonei a vincere la presunzione reddituale dell'accertamento sintetico.

  • art. 22 d.l. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010

    effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto

    La novella sull'accertamento sintetico e sul contraddittorio preventivo ha efficacia solo per i periodi d'imposta successivi al 2009.

  • art. 5 d.m. 24 dicembre 2012

    Le disposizioni regolamentari sul redditometro si applicano ai redditi e ai maggiori redditi decorrenti dall'anno d'imposta 2009.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza tipica del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime dell'accertamento sintetico anteriore alla riforma del 2010, il contribuente non può invocare un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo ipotesi espressamente previste dalla legge.
  • La disciplina introdotta dall'art. 22 d.l. n. 78/2010 sull'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta fino al 2008, ma solo agli accertamenti relativi al 2009 e successivi.
  • Per vincere la presunzione dell'accertamento sintetico non basta provare l'esistenza di redditi esenti o già tassati: occorre dimostrarne anche l'entità e la durata del possesso, così da collegarli concretamente alle spese contestate.
  • La prova contraria in materia di redditometro deve essere documentale e deve rendere plausibile, sul piano quantitativo e temporale, che le disponibilità finanziarie abbiano effettivamente finanziato il tenore di vita o gli incrementi patrimoniali contestati.
  • Quando l'istruttoria fiscale origina da accessi effettuati presso un soggetto diverso dal destinatario dell'accertamento, tale attività non integra di per sé un accesso presso il contribuente idoneo a far scattare il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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