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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25328/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per IRAP, IVA e IRPEF relativo all'anno 2001, recuperando costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni di acquisto presso due fornitori considerate oggettivamente inesistenti. La contribuente aveva impugnato l'atto sia in proprio, come erede di un socio, sia quale legale rappresentante della società, ma il ricorso era stato respinto in primo grado e poi l'appello era stato rigettato dalla CTR del Piemonte. In Cassazione venivano dedotti violazione degli artt. 109 TUIR e 38, comma 3, d.P.R. 600/1973, travisamento dei fatti, carenza del presupposto della pretesa impositiva e vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo. Le censure miravano a contestare l'utilizzo, da parte del giudice di merito, di elementi riferiti ai fornitori terzi, la valutazione della prova presuntiva, la ritenuta insufficienza della documentazione contabile e l'irrilevanza della documentazione tardivamente prodotta (fatture di cessione e formulari).

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le doglianze. Ha affermato che, in tema di operazioni ritenute inesistenti, l'Ufficio deve prima fornire elementi presuntivi idonei a sostenere la contestazione e, una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l'effettiva esecuzione delle operazioni. Ha inoltre precisato che la CTR aveva correttamente valorizzato l'assenza di organizzazione dei fornitori e le incongruenze documentali, e che fatture, scritture contabili e mezzi di pagamento non bastano di per sé a dimostrare la realtà dell'operazione quando la contestazione riguarda operazioni oggettivamente inesistenti. La censura relativa alle fatture di cessione e ai formulari è stata dichiarata inammissibile perché diretta solo contro una delle autonome rationes decidendi e, comunque, volta a ottenere una nuova valutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    viene richiamato per affermare il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a sostenere la contestazione di operazioni inesistenti, poi il contribuente deve dimostrarne l'effettiva esecuzione.

  • art. 2727 c.c.

    la prova presuntiva è riconosciuta come fonte probatoria piena e autonoma, utilizzabile anche in via esclusiva dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    il controllo di legittimità può riguardare la correttezza dell'applicazione della norma presuntiva al caso concreto, verificando che gli indizi consentano logicamente la conclusione raggiunta.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro evocato per censurare in cassazione l'erronea applicazione delle regole sulle presunzioni.

  • art. 100 c.p.c.

    la censura contro una sola di più rationes decidendi autonome è inammissibile per difetto di interesse, se le altre rationes sorreggono comunque la decisione.

  • art. 109 TUIR

    è richiamato nel ricorso, ma la Corte non accoglie la doglianza e conferma la decisione di merito sul disconoscimento dei costi.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973

    la Corte osserva che il testo normativo richiede presunzioni gravi, precise e concordanti senza limitare gli indizi a elementi direttamente inerenti al contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti.

Massime di principio

  • In materia di operazioni fiscali ritenute inesistenti, l'Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni gravi, precise e concordanti anche ricavate da elementi riferiti a soggetti terzi, come i fornitori, se tali elementi rendono inattendibile la realtà delle operazioni fatturate.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere iniziale di allegazione e prova presuntiva, il contribuente deve fornire prova contraria concreta dell'effettiva esecuzione delle operazioni; fatture, scritture contabili e pagamenti, da soli, non sono normalmente sufficienti quando la contestazione riguarda operazioni oggettivamente inesistenti.
  • Nel giudizio di legittimità la censura sul ragionamento presuntivo è ammissibile solo nei limiti dell'errore di sussunzione o dell'erronea applicazione della norma sulle presunzioni, non potendo risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti.
  • Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, la censura che investe solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse.
  • La buona fede del cessionario o committente non è, di regola, configurabile quando si discuta di operazioni oggettivamente inesistenti, poiché il soggetto sa se ha effettivamente ricevuto i beni o le prestazioni fatturate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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