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Sentenza

Sentenza n. 3723/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202408569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale n. 1524 del 18 dicembre 2023, limitatamente alla disciplina dei contributi in favore delle persone con disabilità gravissima o affette da SLA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha contestato la disciplina regionale dei contributi per le persone con disabilità gravissima o affette da SLA, deducendo: (1) l’illegittimità del criterio cronologico di presentazione delle domande da applicare in caso di insufficienza delle risorse, in luogo di una graduatoria basata sull’ISEE, poiché il criterio prescinde dal bisogno economico e può favorire soggetti con maggiore capacità contributiva; (2) l’irragionevolezza e la disparità di trattamento derivanti dalla previsione di soglie ISEE differenziate, pari a 90.000 euro per le persone affette da SLA e a 70.000 euro per le altre persone con disabilità gravissima; (3) l’illegittimità del requisito documentale consistente nella produzione di un certificato di invalidità attestante la condizione di disabilità gravissima, poiché le commissioni medico-legali competenti per l’invalidità civile non sarebbero abilitate a certificare tale specifica condizione. In appello l’associazione ha inoltre censurato la declaratoria di carenza di interesse pronunciata dal TAR e la violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la Regione non avesse dimostrato la sufficienza delle risorse disponibili. La Regione ha eccepito il difetto di interesse e ha difeso la legittimità della disciplina, richiamando la sufficienza delle risorse, la discrezionalità amministrativa e le particolari esigenze assistenziali delle persone affette da SLA.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente, nei limiti indicati, la sentenza del TAR. Ha riconosciuto l’interesse ad agire dell’associazione, ritenendo sufficiente, per un ente esponenziale portatore di un interesse collettivo, un pregiudizio potenziale dotato di adeguata probabilità di verificazione. La disciplina che, in caso di insufficienza delle risorse, assegna priorità secondo l’ordine cronologico, senza considerare l’ISEE, è stata ritenuta direttamente idonea a produrre una distribuzione delle prestazioni sganciata dal bisogno economico e quindi lesiva dei principi di uguaglianza, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento. Il relativo motivo è stato accolto; il motivo sull’onere della prova è stato dichiarato assorbito. È stata inoltre ritenuta illegittima la differenziazione delle soglie ISEE tra persone affette da SLA e altre persone con disabilità gravissima, perché priva di adeguata motivazione nell’atto regionale, non sorretta da una distinzione prevista dalla normativa statale e non giustificata da elementi tecnico-scientifici idonei a dimostrare una diversa condizione rilevante ai fini del beneficio. La motivazione fornita dalla Regione soltanto in giudizio è stata ritenuta integrazione postuma non consentita e, comunque, intrinsecamente insufficiente. È stato accolto anche il motivo relativo al certificato di disabilità gravissima: le commissioni medico-legali competenti per l’invalidità civile non risultano investite del compito di certificare tale specifica condizione e il requisito formale regionale, privo di adeguato fondamento normativo, rischia di restringere indebitamente l’accesso alla prestazione. La prassi amministrativa di valutare sostanzialmente le condizioni dei richiedenti non sana il vizio strutturale della disciplina. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato in parte qua la deliberazione regionale e ha condannato la Regione al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza sostanziale impone che l’accesso alle prestazioni sociali sia disciplinato secondo criteri ragionevoli e non discriminatori, coerenti con il bisogno dei beneficiari.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento ostano a meccanismi di distribuzione delle prestazioni essenziali che prescindano irragionevolmente dalla condizione economica dei richiedenti.

  • art. 64 c.p.a.

    La censura relativa all’onere della prova è stata assorbita a seguito dell’accoglimento del motivo principale; la Regione avrebbe dovuto dimostrare il fatto impeditivo rappresentato dalla sufficienza delle risorse.

  • art. 112 c.p.c.

    La norma è stata richiamata dall’appellante insieme all’art. 64 c.p.a. in relazione alla valutazione, da parte del TAR, della capienza delle risorse sulla base di mere allegazioni; il motivo è stato assorbito.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione regolatrice dello scambio delle memorie prima dell’udienza pubblica; non costituisce norma decisiva sul merito.

  • art. 21-bis l.r. Valle d’Aosta 23 luglio 2010, n. 23

    Costituisce la base regionale della disciplina dei contributi per le persone con disabilità gravissima o affette da SLA.

  • D.I. 26 settembre 2016, art. 3, comma 3, lett. i)

    ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche

    La disposizione è richiamata per evidenziare che la categoria della disabilità gravissima comprende anche persone in condizioni di dipendenza vitale diverse dalle patologie espressamente menzionate.

  • D.M. 26 settembre 2016, Allegato 1, lett. e)

    Le scale di certificazione della disabilità gravissima si applicano indistintamente alle patologie ricomprese nella lettera e); tale disciplina non distingue, ai fini della gravità invalidante, tra SLA, SMA e altre patologie indicate.

  • Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024

    Il parametro nazionale di 50.000 euro costituisce il limite minimo richiamato nella controversia; la Regione ha previsto soglie superiori, ma le ha differenziate senza adeguata motivazione.

  • D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62

    La sopravvenienza normativa è stata ritenuta inidonea a determinare l’improcedibilità del motivo, perché le relative disposizioni erano in fase sperimentale e non coprivano le principali condizioni di disabilità gravissima rilevanti nel caso.

  • L. 5 febbraio 1992, n. 104

    Richiamata nel contesto della disciplina regionale e statale della disabilità; il testo della decisione non individua una specifica disposizione decisiva.

  • L. 30 marzo 1971, n. 118

    Richiamata dall’appellante in relazione all’inidoneità del sistema statale di accertamento dell’invalidità civile a fondare il requisito certificativo della disabilità gravissima.

  • L.r. Valle d’Aosta n. 11/1999

    Richiamata dall’appellante in relazione all’inidoneità della disciplina regionale a fondare il requisito certificativo contestato.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire di un ente esponenziale portatore di un interesse collettivo può fondarsi su un pregiudizio potenziale, purché dotato di un adeguato grado di probabilità e non meramente ipotetico; la concretezza e attualità della lesione devono essere valutate con riferimento alla dimensione collettiva dell’interesse rappresentato, secondo criteri meno rigorosi rispetto alle azioni individuali.
  • Quando le risorse per prestazioni sociali agevolate siano insufficienti, un criterio di selezione fondato esclusivamente sull’ordine cronologico di presentazione delle domande, e del tutto svincolato dalla condizione economica, contrasta con i principi di uguaglianza sostanziale, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento, se l’ISEE costituisce il parametro normativamente rilevante per graduare l’accesso alla prestazione.
  • All’interno di una categoria normativa unitaria di beneficiari con disabilità gravissima non possono essere introdotte soglie ISEE differenziate per patologia in assenza di una specifica e adeguata giustificazione normativa, motivazionale e tecnico-scientifica, idonea a dimostrare una reale diversità delle condizioni rilevanti ai fini del beneficio.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante mere allegazioni difensive estranee agli atti del procedimento; l’integrazione postuma è ammissibile soltanto quando la motivazione sia ricavabile dagli elementi istruttori già acquisiti nel procedimento.
  • Un’amministrazione non può subordinare l’accesso a una prestazione sociale a un certificato relativo a una condizione che l’organo certificatore individuato dall’ordinamento non è competente ad attestare; la successiva prassi di valutazione sostanziale delle domande non sana l’illegittimità strutturale del requisito formale, se questo è idoneo a escludere aventi diritto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAssistenza e prestazioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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