DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62
Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto ridisegna l’accertamento della condizione di disabilità, sostituendo gradualmente il modello fondato su invalidità e handicap con una valutazione di base unificata, basata su ICD/ICF e gestita dall’INPS. Prevede nuove definizioni, tempi procedurali, certificato unico, accomodamento ragionevole e percorso verso il progetto di vita individuale. La piena operatività è scandita da più decorrenze tra il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2027.
Riforma dell’accertamento della disabilità e del progetto di vita
Riforma dell’accertamento della disabilità e del progetto di vita
Il decreto attua la delega in materia di disabilità e riorganizza il sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, con l’obiettivo di assicurare sostegni, prestazioni e inclusione in una prospettiva centrata sulla persona. Introduce una valutazione di base unitaria, l’uso delle classificazioni internazionali ICD e ICF e il collegamento con il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
Finalità e principi generali
La disciplina mira a riconoscere la condizione di disabilità, rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni necessari per il pieno esercizio dei diritti civili e sociali in tutti i contesti di vita. Il sistema è impostato in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e valorizza autodeterminazione, non discriminazione, accomodamento ragionevole e accesso effettivo a servizi, prestazioni, benefici e agevolazioni.
Definizioni essenziali
Il decreto definisce in modo puntuale i principali concetti operativi. In particolare:
- la condizione di disabilità è una compromissione duratura fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere, può ostacolare la partecipazione su base di uguaglianza;
- la persona con disabilità è quella riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992, come modificata;
- ICF e ICD sono le classificazioni OMS di riferimento;
- il profilo di funzionamento descrive lo stato di salute in relazione a funzioni, strutture, attività e partecipazione;
- i sostegni comprendono servizi, interventi, prestazioni e benefici graduati tra sostegno e sostegno intensivo;
- il progetto di vita è il progetto individuale, personalizzato e partecipato fondato sui desideri e sulle preferenze della persona;
- il budget di progetto è l’insieme delle risorse attivabili, pubbliche e private, per realizzare il progetto di vita.
Nuova nozione di persona con disabilità nella legge n. 104 del 1992
La definizione di persona con disabilità viene riscritta in chiave funzionale e relazionale, facendo leva sulle compromissioni durature e sulle barriere presenti. Il diritto alle prestazioni dipende dalla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, determinata in base ai domini ICF e alla capacità residua della persona.
Quando la compromissione riduce l’autonomia personale in misura tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno è qualificato come intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Terminologia uniforme
Dal momento di entrata in vigore del decreto, la normativa vigente deve essere letta con la sostituzione della terminologia tradizionale legata a “handicap” con quella di “condizione di disabilità” e con l’uso dell’espressione “persona con disabilità” al posto delle formule precedenti. Anche i riferimenti alla gravità vengono ricondotti alla nozione di necessità di sostegno elevato, molto elevato o intensivo.
Valutazione di base: ambito e funzioni
La valutazione di base è il procedimento unitario che accerta la condizione di disabilità e assorbe i principali accertamenti già previsti dalla normativa su invalidità civile, cecità civile, sordità civile e sordocecità. Essa rileva anche per:
- inclusione scolastica in età evolutiva;
- inclusione lavorativa;
- assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa;
- definizione della non autosufficienza e della disabilità gravissima;
- accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e di mobilità;
- ogni altra prestazione prevista dalla legge.
La valutazione si applica anche ai minori e alle persone anziane, con un raccordo specifico con la disciplina per le persone anziane non autosufficienti introdotta dal decreto legislativo n. 29 del 2024. Per le persone tra 65 e 70 anni è garantito l’accesso al progetto assistenziale integrato (PAI).
Criteri della valutazione di base
Il procedimento valutativo è improntato a criteri medico-legali e funzionali fondati su ICD e ICF, con attenzione a attività e partecipazione. È previsto l’uso del WHODAS, salvo per i minori, e di altri strumenti scientificamente validati dell’OMS.
Per l’invalidità civile restano rilevanti tabelle medico-legali aggiornate. La valutazione deve essere tempestiva, prossima, efficiente e trasparente. Il riconoscimento della disabilità determina una tutela proporzionata al livello accertato, con priorità per i casi che presentano bisogno di sostegno intensivo.
Procedura di avvio e documentazione sanitaria
Il procedimento si attiva su richiesta dell’interessato, del genitore, del tutore o dell’amministratore di sostegno, mediante trasmissione telematica del certificato medico introduttivo all’INPS. Il richiedente può integrare la documentazione fino a sette giorni prima della visita.
In casi eccezionali previsti dalla disciplina attuativa, è possibile chiedere la valutazione senza visita diretta, sulla base degli atti, con obbligo di trasmettere tutta la documentazione, compreso il WHODAS.
Svolgimento della valutazione e tempi
La valutazione di base si svolge in un’unica visita collegiale. La commissione può chiedere integrazioni documentali o ulteriori approfondimenti soltanto se necessari per il riconoscimento di sostegni più intensi o se sussistono motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Il procedimento deve concludersi:
- entro 90 giorni in via ordinaria;
- entro 15 giorni per le patologie oncologiche;
- entro 30 giorni per i minori.
Se servono integrazioni o ulteriori approfondimenti, i termini sono sospesi per 60 giorni, prorogabili su richiesta di altri 60.
Certificato esito valutazione e decorrenza economica
L’esito della valutazione è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, acquisito al fascicolo sanitario elettronico. Se viene riconosciuta la disabilità, il certificato indica anche necessità e intensità dei sostegni e, nei casi eccezionali previsti, il relativo periodo di validità.
Le provvidenze economiche decorrono dal mese successivo alla trasmissione del certificato medico introduttivo.
Gestione INPS, unità di valutazione e composizione delle commissioni
Dal 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata in via esclusiva all’INPS. Le funzioni di accertamento sono svolte tramite unità di valutazione di base, composte da:
- due medici nominati dall’INPS;
- un componente individuato secondo le regole previste;
- una figura professionale dell’area psicologica o sociale.
Per i minori è richiesto che almeno uno dei medici abbia specializzazione pediatrica, in neuropsichiatria infantile, equipollente o affine, oppure nella disciplina attinente alla patologia della persona. È prevista la partecipazione di un professionista sanitario rappresentante delle associazioni ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS, in relazione alla specifica condizione valutata. La persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia.
L’INPS può stipulare convenzioni con le regioni per utilizzare risorse strumentali e organizzative delle aziende sanitarie e ospedaliere. Sono inoltre previste assunzioni straordinarie e stanziamenti dedicati per sostenere il nuovo modello organizzativo.
Classificazioni ICD e ICF e aggiornamenti
Dal 1° gennaio 2025 la valutazione di base utilizza l’ICF congiuntamente alla versione italiana dell’ICD e ad eventuali altre scale consolidate. Un decreto ministeriale disciplinerà le modalità di applicazione degli aggiornamenti ICF.
Entro il 30 novembre 2026 un regolamento ministeriale dovrà aggiornare, sulla base di ICD e ICF, le definizioni, i criteri e le modalità di accertamento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e sordocecità, superando il decreto ministeriale del 5 febbraio 1992. Il medesimo regolamento definirà anche criteri per esoneri da controlli, revisioni eccezionali, classificazione dei livelli di sostegno, non autosufficienza, efficacia provvisoria delle certificazioni e accertamento solo sugli atti.
Certificato medico introduttivo e fascicolo sanitario elettronico
L’avvio del procedimento richiede un certificato medico telematico all’INPS. Può essere rilasciato da medici operanti nel SSN, da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici di strutture private accreditate individuati dall’INPS.
Il certificato deve contenere i dati anagrafici e fiscali, la documentazione diagnostica, la diagnosi codificata ICD e il decorso/prognosi delle patologie. Può indicare anche il domicilio eletto per le comunicazioni, e confluisce nel fascicolo sanitario elettronico.
Efficacia provvisoria anticipata
Le persone con patologie che determinano gravi compromissioni funzionali, individuate dal decreto attuativo previsto, possono accedere prima della conclusione del procedimento a determinate prestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali, se in possesso di certificazione di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata accreditata.
L’erogazione anticipata resta soggetta a ripetizione se la valutazione finale è negativa o riconosce un bisogno di sostegno inferiore a quello già erogato. Le prestazioni anticipabili e le modalità di richiesta devono essere definite da un regolamento ministeriale entro sei mesi.
Accomodamento ragionevole
La legge n. 104 del 1992 viene integrata con una disciplina espressa sull’accomodamento ragionevole. Quando la normativa generale non garantisce il godimento effettivo dei diritti, la pubblica amministrazione, i concessionari di pubblici servizi e i soggetti privati possono essere tenuti ad adottare misure e adattamenti necessari, appropriati e non sproporzionati.
L’istituto opera in via sussidiaria e non sostituisce le prestazioni e i sostegni già riconosciuti. La persona con disabilità, o chi la rappresenta, può chiederne l’adozione con istanza scritta e anche formulare una proposta. Il procedimento deve tenere conto delle esigenze concrete e, se l’accomodamento è negato, il diniego deve essere motivato.
Sono previsti rimedi giurisdizionali ai sensi della legge n. 67 del 2006 e la possibilità di richiedere l’intervento del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in caso di rifiuto o discriminazione per mancato accomodamento.
Progetto di vita e obblighi informativi
Al termine della valutazione di base, l’unità valutativa deve informare la persona con disabilità del diritto ad elaborare e attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Deve inoltre comunicarle la possibilità di chiedere all’INPS l’invio telematico del certificato agli enti competenti per la costruzione del progetto di vita.
Sono tenuti a fornire analoghe informazioni anche i punti unici di accesso e i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, nonché chi gestisce dimissioni protette e i servizi specialistici. Le modalità applicative sono rimesse alla programmazione regionale e locale.
Interoperabilità dei dati
L’INPS deve garantire l’interoperabilità delle proprie banche dati con il fascicolo sanitario elettronico e con gli altri archivi rilevanti per il procedimento valutativo. Può stipulare convenzioni con regioni e province autonome per condividere dati utili all’erogazione delle prestazioni.
Una relazione sintetica sui dati elaborati deve essere trasmessa ai Ministeri vigilanti, all’Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Garante nazionale. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Regime temporale e transitorio
Il decreto prevede una disciplina graduale:
- dal 1° gennaio 2025 si applica l’uso dell’ICF nella valutazione di base;
- entro sei mesi dall’entrata in vigore devono essere adottate varie misure attuative INPS e ministeriali;
- dal 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento passa in via esclusiva all’INPS;
- entro 30 novembre 2026 deve essere adottato il regolamento di aggiornamento delle definizioni e dei criteri di accertamento.
Sono inoltre previste disposizioni finanziarie e assunzionali per sostenere il nuovo assetto organizzativo.
Valutazione di deprecazione
La normativa non appare deprecata: si tratta di una riforma recente, strutturale e tuttora rilevante per la disciplina della disabilità, con applicazione progressiva e ricadute operative concrete.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 41 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 19 apr 2024DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2024, n. 64
- Decreto legislativo · 28 mar 2024DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 45
- Decreto legislativo · 28 mar 2024DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 44
- Decreto legislativo · 25 mar 2024DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 2024, n. 50
- Decreto legislativo · 25 mar 2024DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 2024, n. 41
- Decreto legislativo · 24 mar 2024DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024, n. 48
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →