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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25219/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società destinataria di una cartella di pagamento, relativa a iscrizioni a ruolo per omesso versamento di somme dovute al fisco per gli anni 2003 e 2004, aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello le impugnazioni dell’agente della riscossione e dell’Agenzia delle entrate erano state riunite e accolte, con conferma della legittimità della notifica della cartella e dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività. In Cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme processuali e tributarie, sostenendo che la CTR avesse trascurato che la CTP aveva deciso su due rationes decidendi distinte e che gli appelli avrebbero investito solo singoli capi della sentenza; 2) violazione delle regole sulla notificazione, assumendo che, in caso di irreperibilità relativa, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 140 c.p.c. e non l’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973; 3) violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari alle persone giuridiche, sostenendo che non fosse stata dimostrata l’inutile previa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e che mancassero le verifiche necessarie per ritenere l’irreperibilità assoluta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la riunione degli appelli separatamente proposti contro la stessa sentenza è obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., sicché non vi era alcun presupposto per dichiarare inammissibili i gravami. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo: la CTR aveva accertato in fatto l’irreperibilità assoluta della società, per l’inesistenza di una sede attiva nel Comune del domicilio fiscale e la dismissione dei locali già sede sociale; quindi era legittimo il ricorso alla notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. La Corte ha inoltre rilevato che le censure tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e che le attestazioni del pubblico ufficiale facevano piena prova fino a querela di falso. Confermata così la ritualità della notifica, la cartella aveva consolidato la pretesa fiscale e il ricorso originario era ormai tardivo e quindi inammissibile. La società è stata anche condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    le impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un unico processo; la riunione è obbligatoria

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge

  • artt. 36, 49, 50 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per censurare la pretesa errata valutazione dei capi/rationes della decisione tributaria

  • artt. 324 e 329 c.p.c.

    richiamati per sostenere l’esistenza di un giudicato interno o di acquiescenza limitata solo ad alcune statuizioni

  • art. 140 c.p.c.

    si applica quando il destinatario è irreperibile solo in via relativa, essendo conosciuti residenza e indirizzo ma non potendo consegnare l’atto per mancato rinvenimento

  • art. 145 c.p.c.

    disciplina la notificazione alle persone giuridiche e va applicata prima di ricorrere a modalità sussidiarie

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    si applica quando il messo notificatore accerta l’irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale, dopo le ricerche necessarie

  • artt. 2699 e ss. c.c.

    le attestazioni del pubblico ufficiale nella relata fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per i presupposti processuali dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando contro la medesima sentenza siano proposte impugnazioni separate, il giudice deve riunirle d’ufficio: la riunione non è una facoltà, ma un obbligo processuale.
  • La notifica degli atti tributari segue l’art. 140 c.p.c. solo in caso di irreperibilità relativa; se il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto o comunque privo, nel Comune del domicilio fiscale, di abitazione, ufficio o azienda, si applica la disciplina speciale dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973.
  • Ai fini della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 non è necessario un catalogo rigido di specifiche ricerche, purché dalla relata emerga che le ricerche siano state effettivamente svolte dal messo notificatore e risultino coerenti con l’accertata irreperibilità assoluta.
  • Quando il rappresentante legale della persona giuridica risulti domiciliato in un Comune diverso da quello della sede sociale, non può pretendersi che l’Amministrazione compia indagini generalizzate oltre il domicilio fiscale; la notifica può essere eseguita nei confronti del rappresentante legale secondo le risultanze camerali.
  • Le attestazioni del pubblico ufficiale contenute nella relata di notifica fanno piena prova dei fatti da lui attestati fino a querela di falso; non possono essere superate da mere contestazioni difensive prive di riscontri documentali specifici.
  • Se la notifica della cartella è ritenuta rituale e l’atto si è consolidato per decorso del termine di impugnazione, il ricorso introduttivo proposto oltre termine è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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