Cassazione Civile, Ordinanza n. 12562/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, emesso a seguito di accertamento standardizzato mediante studi di settore e riguardante maggiori IRES, IVA e IRAP. L'Ufficio aveva convocato la contribuente al contraddittorio endoprocedimentale e, sulla base dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti, aveva rettificato i valori imponibili. La CTP aveva annullato l'atto rilevando che l'Ufficio aveva fondato la pretesa solo sullo scostamento statistico senza ulteriori prove; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che la società non si fosse presentata al contraddittorio e che ciò comportasse un ribaltamento dell'onere della prova a carico della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché in realtà essa aveva partecipato al contraddittorio depositando una memoria difensiva già in sede amministrativa; 2) omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR non avrebbe esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente e non avrebbe motivato in modo autonomo; 3) nullità per omessa pronuncia sulla questione del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, motivato solo sullo scostamento tra ricavi presunti e dichiarati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati sia l'errore della CTR nel dare per mancata la partecipazione al contraddittorio sia il vizio di motivazione per mancato esame della documentazione difensiva già prodotta in sede procedimentale e riproposta in giudizio. Ha ritenuto assorbito il terzo motivo, che riproponeva sostanzialmente la censura sul difetto di motivazione dell'avviso. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993
Richiamato quale base normativa dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore.
Richiamato quale base normativa dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base normativa dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore.
art. 1, comma 14-bis, L. n. 296/2006
Richiamato quale base normativa dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Utilizzato per il motivo di ricorso relativo all'omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro del requisito minimo di motivazione della sentenza.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia su una questione devoluta in appello.
Cass. Sez. U. n. 8053/2014
Richiamata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario fondato sugli studi di settore, l'eventuale mancata partecipazione al contraddittorio non può essere affermata in contrasto con la documentazione che dimostri l'avvenuto deposito di memorie difensive in sede amministrativa.
- Se il contribuente ha preso parte al contraddittorio endoprocedimentale e ha prodotto elementi difensivi, il giudice di merito deve esaminarli specificamente; non è sufficiente affermare in modo apodittico che non siano state fornite prove contrarie.
- La motivazione della sentenza è apparente quando non dà conto del percorso logico-giuridico seguito e non considera i documenti e le difese decisive ritualmente introdotti nel processo; in tal caso ricorre il vizio di nullità della decisione.
- In materia di accertamento standardizzato, lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti non basta da solo a sorreggere la decisione se il giudice omette di verificare le difese del contribuente e la reale consistenza del contraddittorio procedimentale.
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