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Sentenza

Sentenza n. 2100/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 00385/2023, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202400715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego regionale di accertamento della compatibilità paesaggistica relativo a una piscina di 15 x 7 metri, alle pavimentazioni circostanti, ai muri di contenimento e a un locale tecnico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione paesaggistica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva chiesto alla Regione Sardegna l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, per opere realizzate su un terreno in zona agricola, consistenti principalmente in una piscina di circa 105 mq, opere di pavimentazione, muri di contenimento e un locale tecnico. La Soprintendenza aveva espresso tardivamente parere negativo, salvo che per alcuni muretti, e la Regione aveva inizialmente adottato un diniego, poi annullato in autotutela per difetto istruttorio. All’esito del procedimento rinnovato, la Regione aveva nuovamente negato la compatibilità paesaggistica. Il TAR Sardegna aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti: difetto di istruttoria e di motivazione, per avere la Regione recepito il parere tardivo della Soprintendenza senza un’autonoma valutazione e senza spiegare il superamento del precedente orientamento favorevole; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea interpretazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 e della normativa regionale, che consentirebbe di accompagnare l’istanza con un progetto di opere modificative dirette a rendere conforme l’intervento; mancata valutazione delle modifiche progettuali proposte dopo il parere negativo; erronea qualificazione della piscina, del locale tecnico e delle opere circostanti come interventi produttivi di nuove superfici o volumi; erronea applicazione dell’art. 83 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, ritenuto riferibile ai nuovi edifici e non a pertinenze di un fabbricato esistente; violazione dell’art. 73 c.p.a.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure, rilevando che il TAR aveva correttamente dato atto della tardività e quindi della non vincolatività del parere della Soprintendenza, nonché del rinnovo dell’istruttoria regionale e della formazione di un autonomo giudizio regionale, sebbene coerente con quello della Soprintendenza. In ogni caso, è stata ritenuta decisiva e autonoma la ragione posta dalla Regione a fondamento del diniego: la piscina e il collegato locale tecnico generano nuove superfici e volumi paesaggisticamente rilevanti, non assentibili ai sensi dell’art. 167, comma 4, lettera a), del d.lgs. 42/2004. Tale disposizione consente l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica esclusivamente per opere che non abbiano creato nuove superfici utili o volumi né aumentato quelli legittimamente realizzati. Il divieto opera anche per incrementi modesti ed esclude ogni valutazione discrezionale favorevole. Una piscina delle dimensioni di 15 x 7 metri non è un’opera di entità trascurabile: costituisce intervento edilizio e paesaggisticamente rilevante, non qualificabile come mera pertinenza, e non può beneficiare della compatibilità paesaggistica postuma. Per connessione funzionale, neppure le pavimentazioni circostanti e il locale tecnico possono essere ammessi al procedimento di compatibilità paesaggistica. Poiché il diniego era sorretto da questa autonoma e sufficiente ragione, gli ulteriori motivi relativi all’istruttoria, alla motivazione, alle modifiche progettuali e all’art. 83 delle NTA del PPR sono stati assorbiti. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004

    creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati

    L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è tassativamente escluso per opere che abbiano creato nuove superfici utili o volumi, o aumentato quelli legittimamente esistenti, anche se l’incremento è modesto. In presenza di tale presupposto il diniego ha carattere vincolato.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    La procedura di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica non può essere utilizzata per legittimare opere rientranti nelle ipotesi escluse dal comma 4.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La realizzazione di opere che modificano lo stato dei luoghi in area vincolata paesaggisticamente è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

  • artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001

    Una piscina di dimensioni non trascurabili costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire e non può essere qualificata come pertinenza urbanistica quando incide autonomamente sull’assetto del territorio.

  • art. 83 NTA del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna

    La disposizione è richiamata quale ulteriore parametro di contrasto paesaggistico, ma la decisione non fonda necessariamente l’esito su tale ragione, ritenendo sufficiente l’esclusione della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato dedotto dall’appellante in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura non è stata accolta.

  • art. 39 c.p.a.

    È stato richiamato dall’appellante in connessione con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura non è stata accolta.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato invocato dall’appellante per contestare il richiamo giudiziale all’art. 83, comma 2, delle NTA del PPR; la censura è stata assorbita o comunque non ha inciso sull’esito.

  • art. 16, comma 2-bis, l.r. Sardegna n. 23/1985

    può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità

    La disposizione regionale è stata invocata per sostenere l’ammissibilità di modifiche progettuali dirette a rendere conforme l’intervento, ma il relativo argomento è stato assorbito dalla decisiva esclusione della compatibilità paesaggistica per la piscina.

Massime di principio

  • L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004 è tassativamente escluso quando le opere abbiano determinato la creazione di nuove superfici utili o volumi, oppure l’aumento di quelli legittimamente realizzati; il divieto opera anche per incrementi di modesta entità e rende vincolato il diniego.
  • Una piscina di dimensioni non trascurabili costituisce un’opera edilizia e paesaggisticamente rilevante, idonea a modificare stabilmente lo stato dei luoghi; non è qualificabile come mera pertinenza urbanistica per il solo fatto di essere funzionale a un edificio principale.
  • Le opere accessorie o funzionalmente collegate a un intervento principale non ammissibile alla compatibilità paesaggistica postuma non possono essere autonomamente ammesse alla procedura quando la loro valutazione dipenda dalla realizzazione dell’opera principale.
  • Il parere tardivo della Soprintendenza perde il carattere vincolante, ma l’amministrazione procedente può prenderlo in considerazione come elemento istruttorio e condividerne le conclusioni, purché svolga una propria valutazione autonoma e adeguatamente motivata.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente accertare la legittimità di una sola di esse per respingere l’impugnazione, poiché l’eventuale illegittimità delle ulteriori rationes non determinerebbe l’annullamento dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaQualificazione degli interventi
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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