Cassazione Civile, Ordinanza n. 30568/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di rimborso presentata da una ex dipendente INPS per ottenere la restituzione delle ritenute IRPEF asseritamente operate in eccesso sulla pensione integrativa erogata dallo stesso ente per gli anni d’imposta dal 2007 al 2016. La contribuente sosteneva che la prestazione dovesse essere tassata con il regime più favorevole previsto dal d.lgs. n. 252/2005 per le forme pensionistiche complementari, e non secondo il regime ordinario applicato dall’ente erogatore. Dopo il silenzio dell’ufficio, aveva proposto ricorso innanzi alle commissioni tributarie, ottenendo in primo grado l’accoglimento e, in appello, un accoglimento solo parziale, limitato alle ritenute fino al 31 luglio 2011. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per avere la CTR omesso di rilevare l’inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, poiché l’istanza di rimborso sarebbe stata priva degli elementi essenziali per determinare il silenzio-rifiuto impugnabile; con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, sostenendo che, per un "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo" INPS soppresso nel 1999, dovesse applicarsi il regime previgente e non quello introdotto dal d.lgs. n. 252/2005.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Ha affermato, da un lato, che l’istanza di rimborso era inidonea a costituire un valido silenzio-rifiuto impugnabile perché priva delle indicazioni necessarie sui versamenti, sulle ritenute e sulle somme chieste a restituzione; dall’altro, ha precisato che, trattandosi di prestazioni maturate da un "vecchio iscritto" a un fondo integrativo INPS soppresso dal 1° ottobre 1999, trovava applicazione il regime fiscale previgente, non quello agevolato del d.lgs. n. 252/2005. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è richiamato quale base dell’istanza di rimborso delle ritenute effettuate in eccedenza.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo in assenza di un valido silenzio-rifiuto impugnabile.
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è richiamato nel motivo processuale dell’Agenzia in tema di rimborso e formazione del silenzio-rifiuto.
art. 23 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
la Corte afferma che, per un "vecchio iscritto" a un fondo integrativo soppresso nel 1999, si applica il comma 7 e dunque il regime tributario previgente, non la disciplina più favorevole introdotta dal decreto del 2005.
art. 64, comma 2, l. 17 maggio 1999, n. 144
è richiamato per la soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi costituiti presso gli enti indicati dalla legge n. 70 del 1975, incluso quello gestito dall’INPS.
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
la Corte ne esclude l’applicazione al caso concreto, ritenendo che non governi i montanti maturati da un fondo soppresso prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema.
art. 48-bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
ora 52, comma 1, lett. d)
è indicato come il regime impositivo applicato dalla contribuente per la pensione integrativa, ma la Corte reputa corretta la soluzione del regime previgente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
viene applicato per decidere la causa nel merito, senza rinvio, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Una domanda di rimborso tributario che non indichi gli estremi dei versamenti, gli importi delle ritenute subite e la somma specificamente richiesta in restituzione è giuridicamente inidonea a fondare un valido silenzio-rifiuto impugnabile.
- Il vizio originario della domanda di rimborso non è sanato dal successivo deposito di documentazione integrativa, quando tale deposito intervenga nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto essere instaurato.
- Per le prestazioni erogate da forme pensionistiche complementari occorre distinguere tra iscritti e fondi "vecchi" e disciplina introdotta dal d.lgs. n. 252/2005: per i montanti maturati da un fondo integrativo soppresso prima del 1° gennaio 2007 continua ad applicarsi il regime tributario previgente.
- Quando la controversia è definibile sulla base di accertamenti già compiuti e la questione è esclusivamente di diritto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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