Cassazione Civile, Ordinanza n. 29123/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, con recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati per euro 33.200,00 e contestazione di costi ritenuti fittizi e non documentati per euro 152.100,00. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio e accolto solo in parte quello della contribuente. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omessa motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. sulla ritenuta insussistenza dei maggiori ricavi, in particolare sul mancato pagamento delle prestazioni da parte di ventidue clienti; (2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo che, a fronte della presunzione di prestazioni fatturate ma non pagate, spettasse alla contribuente provare la gratuità delle prestazioni; (3) omessa e contraddittoria motivazione sulla ripresa dei costi fittizi, poiché la CTR aveva da un lato ipotizzato un giro di fatture per abbattere il reddito e dall'altro escluso la prova della fittizietà senza adeguata spiegazione; (4) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto deducibili costi non adeguatamente provati. La società ha resistito con controricorso e ha eccepito varie cause di inammissibilità del ricorso, tutte disattese quanto ai profili processuali preliminari esaminati dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla società resistente quanto alla notificazione, all'indicazione della sentenza impugnata e ai dati identificativi del ricorso. Nel merito, ha accolto il primo e il secondo motivo relativi ai maggiori ricavi non contabilizzati, rilevando che la CTR non aveva esplicitato le circostanze dalle quali desumere la gratuità delle prestazioni rese a ventidue clienti, nonostante normalmente esse siano remunerate, e che quindi risultava violata anche la regola sul riparto dell'onere della prova. Ha invece rigettato il terzo e il quarto motivo relativi ai costi fittizi, osservando che la CTR aveva escluso la prova della fittizietà delle fatture e che tale motivazione non era né contraddittoria né omessa; inoltre, la doglianza sulla violazione di legge era formulata in modo generico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato; la censura di insufficienza motivazionale non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito se la motivazione non è omessa o contraddittoria nei limiti consentiti dalla norma riformulata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta solo con specifica indicazione della norma sostanziale o processuale asseritamente violata e con una critica pertinente alla ratio decidendi.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale base della rettifica presuntiva del reddito d'impresa e della legittimità dell'accertamento fondato su presunzioni.
La Corte ribadisce che, una volta fondato l'accertamento su elementi presuntivi, spetta al contribuente fornire la prova contraria sui fatti impeditivi o estintivi allegati, come la gratuità delle prestazioni o la reale esistenza della causa del costo.
art. 109, quinto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma è richiamata in tema di imputazione/deducibilità dei componenti di reddito e dei costi; la Corte esclude la violazione nei casi in cui le fatture riguardino operazioni effettivamente svolte.
La deducibilità dei costi non è esclusa se le operazioni risultano effettive; la censura è respinta quando la contestazione dell'Ufficio non dimostri la fittizietà delle fatture o la loro estraneità a operazioni reali.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che restringe il sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, una volta che l'Ufficio abbia allegato elementi indiziari gravi, il contribuente deve offrire una prova contraria idonea a spiegare i fatti specifici posti a base della ripresa, non essendo sufficiente una deduzione meramente assertiva.
- Quando la decisione di merito presume la gratuità di prestazioni che, secondo l'id quod plerumque accidit e secondo le tariffe professionali, sono normalmente remunerate, il giudice deve indicare le circostanze concrete che giustificano tale conclusione; in difetto, la motivazione è censurabile per illogicità o per omessa esplicitazione del ragionamento decisorio.
- La censura per vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato, non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito, ma solo di denunciare l'omesso esame del fatto decisivo o l'assoluta carenza motivazionale nei limiti oggi consentiti.
- La deducibilità dei costi può essere negata solo quando sia dimostrata la loro fittizietà o l'inesistenza dell'operazione; se le fatture risultano riferite a operazioni effettive, la sola contestazione presuntiva non basta a escluderne la rilevanza fiscale.
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