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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di lavoro instaurati con una lavoratrice presso il Ministero dell'Interno mediante contratti di somministrazione a termine e contratti a tempo determinato. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimi tali contratti e avevano escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato, condannando però l'Amministrazione al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione, applicando l'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Il Ministero ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di plurime norme sostanziali e processuali, nonché della direttiva 99/70/CE e del CCNL comparto Ministeri, sostenendo: (i) che la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare illegittimi i contratti, poiché essi sarebbero stati consentiti da ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in materia di protezione civile per fronteggiare l'emergenza immigrazione; (ii) che tali ordinanze avrebbero derogato alla disciplina ordinaria di somministrazione e termine; (iii) che la prevista stabilizzazione futura avrebbe dovuto essere considerata come causa di cancellazione dell'illecito e quindi di esclusione del risarcimento; (iv) che, comunque, la stabilizzazione non era ancora intervenuta. La controricorrente resiste chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Ministero, richiamando un precedente conforme e affermando che le ordinanze di protezione civile, essendo atti eccezionali e derogatori, possono incidere sulla normativa di legge solo se la deroga sia espressa; in mancanza di un'espressa previsione derogatoria, la disciplina legale su somministrazione e contratti a termine resta applicabile. Ha inoltre escluso che la semplice previsione di futuri concorsi o di una possibile stabilizzazione potesse eliminare retroattivamente l'illecito o escludere il risarcimento, poiché nel caso concreto la stabilizzazione non era intervenuta. Conseguentemente, ha confermato la decisione di merito e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, escludendo la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni statali.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di violazione, senza rilievo decisorio autonomo nella motivazione della Corte.

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza accoglimento della censura.

  • art. 5 legge n. 225/1992

    le ordinanze di protezione civile possono derogare alle norme di legge solo in modo espresso; in caso di dubbio interpretativo, va esclusa la deroga.

  • art. 2, comma 6, d.l. n. 225/2010

    la previsione di proroga dei contratti a termine già stipulati non sana retroattivamente la nullità dei termini apposti in precedenza.

  • artt. 20 e 21 d.lgs. n. 276/2003

    restano applicabili perché le ordinanze di protezione civile non contenevano una deroga espressa alla disciplina della somministrazione di lavoro.

  • artt. 1, 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001

    la disciplina dei contratti a termine, incluse le causali e l'indicazione delle ragioni giustificative, non risulta derogata in assenza di espressa previsione nelle ordinanze.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte mantiene ferma la nullità dei contratti e il solo diritto al risarcimento.

  • direttiva 99/70/CE

    richiamata dal ricorrente; la Corte valorizza il principio del risarcimento del danno da reiterazione/violazione di norme imperative senza conversione del rapporto.

  • art. 20 del CCNL 2002/2005 comparto Ministeri

    richiamato dal ricorrente; non incide sull'esito, poiché manca una deroga espressa alla disciplina legale dei contratti a termine/somministrazione.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    criterio di liquidazione del danno applicato in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata in considerazione del contenuto subordintato della difesa del Ministero.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica alle amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.

  • art. 77 Cost.

    richiamato per evidenziare che solo gli atti aventi forza di legge possono derogare tipicamente alla legge in casi eccezionali.

  • art. 76 Cost.

    richiamato insieme all'art. 77 Cost. per sottolineare il carattere eccezionale delle deroghe a norme di legge.

  • d.lgs. n. 1/2018

    richiamato come Codice della Protezione Civile; conferma il requisito della deroga espressa nelle ordinanze emergenziali.

  • art. 25 d.lgs. n. 1/2018

    riproduce il principio per cui le ordinanze di protezione civile derogano alla legge solo nei limiti espressamente previsti.

Massime di principio

  • Le ordinanze di protezione civile sono atti amministrativi eccezionali che possono derogare alla normativa di legge solo se la deroga sia espressamente prevista; in caso di dubbio, la disciplina legale ordinaria deve ritenersi non derogata.
  • La previsione, in un atto emergenziale, del ricorso a somministrazione di lavoro o a contratti a termine non basta a escludere l'applicazione delle norme che richiedono l'indicazione delle causali e delle ragioni giustificative, se non è prevista in modo esplicito una deroga a tali disposizioni.
  • La successiva proroga dei contratti o la previsione di una futura stabilizzazione non elidono retroattivamente la nullità del termine già apposto né cancellano l'illecito se la stabilizzazione non è effettivamente intervenuta e non sia stato conseguito il bene della vita perseguito.
  • Nelle controversie sul lavoro a termine illegittimo alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, esclusa la conversione del rapporto, il danno è liquidabile secondo i criteri forfetari previsti dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.
  • La censura che invochi una deroga emergenziale alla disciplina del lavoro a termine e della somministrazione deve confrontarsi con il testo espresso dell'ordinanza: non sono sufficienti richiami generici all'urgenza o alla straordinarietà della situazione affrontata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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