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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01769/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha determinato sinteticamente maggiori redditi per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, valorizzando sia il possesso di alcuni beni mobili e immobili, sia quote di incrementi patrimoniali riferiti ad acquisti immobiliari effettuati nel 2010 e nel 2011 da parte della moglie del contribuente, priva di reddito imponibile. Il contribuente ha impugnato l'atto, ottenendo accoglimento in primo grado, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Amministrazione. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per omessa fissazione dell'udienza di discussione orale e violazione delle norme processuali richiamate; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato contraddittorio endoprocedimentale; 3) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le spese per incrementi patrimoniali del 2010 e 2011 non potessero essere imputate all'anno 2007 e neppure spalmate sui quattro anni precedenti secondo la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata discussione orale nel giudizio d'appello non determina nullità se il ricorrente non indica quali specifici profili difensivi sarebbero stati compromessi. Ha ritenuto assorbito, ma comunque infondato nel merito, il secondo motivo: per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, come quello in esame, non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per le annualità anteriori al 2009. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la riforma dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 introdotta dal d.l. n. 78/2010 e il relativo d.m. attuativo si applicano solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore della riforma, dunque a partire dal periodo d'imposta 2009; per il 2007 continua ad applicarsi la disciplina previgente, che consente la considerazione degli incrementi patrimoniali secondo la regola della spalmatura quinquennale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come norma che consente di denunciare vizi di attività del giudice che comportino nullità della sentenza o del procedimento, ma solo se il vizio ha effettivamente inciso sul diritto di difesa.

  • art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la disciplina dell'udienza di discussione nel processo tributario di appello.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per l'applicabilità delle norme del processo tributario al giudizio di appello.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne trae una regola decisiva autonoma nel caso concreto.

  • art. 352 c.p.c.

    La discussione orale in appello ha funzione meramente illustrativa e non sostituisce le difese scritte.

  • art. 190 c.p.c.

    È evocato per ribadire che le difese scritte restano il nucleo essenziale del contraddittorio nel giudizio di appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria del ricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Utilizzato come fondamento costituzionale dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato, consente alla Cassazione di decidere nel merito senza rinvio quando la questione è solo di diritto e l'esito non può mutare.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    È la norma centrale sull'accertamento sintetico del reddito; la Corte ribadisce la distinzione tra disciplina previgente e disciplina riformata, non applicabile ai periodi d'imposta anteriori al 2009.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per affermare che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico vale solo dalla disciplina introdotta per il periodo d'imposta 2009.

  • art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010

    Le modifiche all'art. 38 hanno efficacia solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal periodo d'imposta 2009 in avanti.

  • L. n. 122/2010

    È la legge di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata per la disciplina transitoria della riforma del redditometro.

  • art. 5 d.m. 24 dicembre 2012

    Conferma che il nuovo decreto attuativo si applica ai redditi e maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'omessa fissazione della discussione orale non comporta di per sé nullità della sentenza: la parte che deduce il vizio deve indicare in modo specifico quale concreta lesione del diritto di difesa ne sia derivata e quali argomenti ulteriori avrebbe potuto svolgere in udienza.
  • La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio quando ravvisa un'omissione di pronuncia del giudice di merito, ma la questione dedotta è di solo diritto e la sua infondatezza rende inutile un nuovo giudizio di merito.
  • In materia di accertamento sintetico per annualità anteriori al 2009, la riforma del redditometro introdotta dal d.l. n. 78/2010 non si applica retroattivamente: per stabilire la disciplina applicabile occorre rispettare la regola transitoria espressa dal legislatore.
  • Per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati non esiste, per le annualità anteriori alla specifica previsione legislativa, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; tale garanzia opera solo quando sia espressamente prevista dalla norma applicabile.
  • La spesa per incrementi patrimoniali, per i periodi d'imposta soggetti alla disciplina previgente al 2009, può essere considerata secondo il meccanismo della spalmatura quinquennale previsto dal vecchio art. 38 d.P.R. n. 600/1973.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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