Cassazione Civile, Ordinanza n. 21117/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano. Con il primo motivo ha denunciato carenza e/o vizio di motivazione dell'ordinanza, per asserita mancanza di richiami puntuali alla situazione di fatto e ai riferimenti normativi. Con il secondo motivo ha censurato l'omessa verifica dei presupposti dell'espulsione, sostenendo che i precedenti penali a suo carico non sarebbero stati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e che avrebbe già scontato la pena. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provato il suo radicamento in Italia, senza considerare la mancanza di un titolo di soggiorno idoneo a instaurare rapporti di lavoro, l'assenza di legami familiari nel Paese di origine e la sua condotta successiva all'espiazione della pena. Ha anche contestato l'omessa valutazione della pericolosità sociale e l'applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i tre motivi, osservando che l'ordinanza impugnata aveva fatto legittimo ricorso alla motivazione per relationem richiamando il decreto di espulsione; che tale decreto era adeguatamente motivato perché consentiva di comprendere la violazione contestata; che, in presenza dell'ipotesi di espulsione per irregolarità del soggiorno, il giudice ordinario deve verificare solo la mancanza di un valido permesso di soggiorno, senza poter sindacare la legittimità del provvedimento del questore; che l'insussistenza di un nucleo familiare in Italia non era stata validamente censurata; che la mera convivenza more uxorio non rientra tra le cause ostative tassative previste dall'art. 19 del d.lgs. 286/1998; che la pericolosità sociale e i precedenti penali non erano decisivi ai fini della fattispecie contestata; e che la doglianza sull'art. 115 c.p.c. era inconferente. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, senza applicare l'ulteriore contributo unificato perché il procedimento ne era esente.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione dell'atto amministrativo può essere assolta anche per relationem, purché il rinvio renda possibile e agevole il controllo delle ragioni della decisione.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione dell'ordinanza.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o fatti notori erroneamente individuati.
art. 111 Cost.
Rafforza l'esigenza che la motivazione del giudice sia tale da consentire il controllo della decisione.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittima mancata valutazione della pericolosità e del radicamento; la Corte ritiene non decisiva tale doglianza rispetto alla violazione contestata nel decreto di espulsione.
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Le cause ostative all'espulsione sono tassative; la convivenza more uxorio non vi rientra.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
In presenza della violazione ivi prevista, l'espulsione è atto vincolato e il giudice ordinario verifica soltanto l'assenza del permesso di soggiorno, senza sindacare il provvedimento presupposto del questore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato perché il procedimento è esente dal contributo unificato.
art. 7, comma 1, L. 22 dicembre 2000, n. 212
Richiamato come espressione del principio generale che il rinvio per relationem deve consentire il controllo della motivazione.
Massime di principio
- La motivazione di un provvedimento amministrativo può essere validamente resa per relationem, purché l'atto richiamato sia sufficientemente completo e il rinvio consenta un agevole controllo delle ragioni della decisione.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione per irregolarità del soggiorno, il giudice ordinario verifica solo la sussistenza del presupposto normativo contestato, in particolare l'assenza di un valido titolo di soggiorno, senza poter sindacare la legittimità del provvedimento presupposto del questore, riservata al giudice amministrativo.
- Le cause ostative all'espulsione previste dall'art. 19 d.lgs. 286/1998 sono tassative e non possono essere estese in via analogica; la mera convivenza more uxorio non equivale a nucleo familiare rilevante ai fini dell'impedimento all'espulsione.
- La doglianza ex art. 115 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito ai fatti notori un significato giuridicamente errato; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
- Quando il provvedimento espulsivo è fondato sulla mera irregolarità del soggiorno, elementi come precedenti penali o valutazioni di pericolosità sociale non sono decisivi se non incidono sul presupposto tipico contestato.
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