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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34029/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2006, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili, relativi a fatture emesse da una cooperativa per lavori di manutenzione su un immobile acquistato dalla contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo provata l’effettività delle prestazioni, irrilevante la ripetitività della descrizione in fattura, sufficiente il pagamento tracciabile e non conoscibile dalla contribuente l’eventuale frode fiscale del fornitore. L’Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 21 d.P.R. n. 633/1972, 109 TUIR e 2697 c.c., assumendo che la CTR abbia erroneamente ritenuto irrilevante la genericità delle fatture e sufficiente il pagamento, senza considerare che l’onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi grava sul contribuente, e che le fatture prodotte non consentivano di identificare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni. La resistente invoca anche la nuova disciplina dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, ma la Corte la reputa non decisiva per il caso.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ritiene fondato il motivo perché, in materia di imposte sui redditi e IVA, il contribuente deve dimostrare l’esistenza del costo, la sua inerenza e, se contestata, la sua coerenza economica; inoltre la fattura è prova solo se redatta in modo conforme ai requisiti di forma e contenuto di legge, idonei a descrivere natura, qualità e quantità della prestazione. Nel caso concreto, le fatture erano del tutto generiche, indicavano solo lavori di manutenzione e ore di lavoro, senza specificare numero di operai, tipologia delle prestazioni e contratto di riferimento; il mero pagamento con assegni e il rapporto fiduciario tra le parti non bastavano. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Le fatture devono contenere indicazioni idonee a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni, così da consentire i controlli fiscali e la verifica del diritto alla detrazione IVA.

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità del costo richiede prova dell’esistenza, dell’inerenza e, se contestata, della coerenza economica; non basta la mera contabilizzazione o il solo pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di dimostrare i fatti costitutivi della deduzione/detrazione grava sul contribuente che invoca il beneficio fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato come violazione di legge per erronea sussunzione della fattispecie, non come richiesta di riesame del merito.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato..."

    La norma non introduce un onere probatorio nuovo o più gravoso rispetto ai principi già vigenti, ma è letta come coerente con il rafforzamento del ruolo dell’istruttoria nel processo tributario.

  • art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE

    In materia IVA è necessaria l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi e della data di esecuzione/ultimazione della prestazione, per consentire il controllo dell’imposta e del diritto alla detrazione.

  • art. 219, direttiva 2006/112/CE

    Sono assimilati a fattura i documenti o messaggi che modificano e richiamano in modo specifico e inequivocabile la fattura iniziale.

Massime di principio

  • In materia di imposte dirette, il contribuente che deduce un costo deve provarne l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica con idonea documentazione; la sola registrazione contabile non è sufficiente.
  • Ai fini della detrazione IVA, la fattura è prova favorevole solo se contiene indicazioni specifiche e complete sulla prestazione; la sua genericità può legittimare il recupero dell’imposta.
  • Il pagamento della prestazione, anche se tracciabile, non è di per sé sufficiente a dimostrare la deducibilità del costo o la detraibilità dell’IVA se manca una documentazione che identifichi in modo circostanziato l’operazione.
  • La prova del diritto alla deduzione o detrazione può essere integrata con elementi ulteriori rispetto alla fattura, ma tali elementi devono comunque consentire l’accertamento concreto della natura dell’operazione e del suo collegamento all’attività d’impresa.
  • La disciplina processuale tributaria sulla prova non sposta il principio per cui l’amministrazione deve contestare la pretesa e il contribuente deve comunque fornire, per i fatti costitutivi del beneficio fiscale invocato, un supporto probatorio adeguato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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