Cassazione Civile, Ordinanza n. 03164/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento sintetico emesso per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di una contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile sulla base del vecchio redditometro, valorizzando indici di capacità reddituale e spese per incrementi patrimoniali, per un importo complessivo di euro 111.636,89. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente, con riduzione del maggior reddito accertato. In appello la CTR delle Marche aveva preso atto della definizione agevolata, limitatamente alle somme affidate all’agente della riscossione dopo la decisione di primo grado, dichiarando parzialmente cessata la materia del contendere e confermando, nel resto, l’annullamento dell’avviso relativamente all’acquisto di un immobile avvenuto nel 2010. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973: ha sostenuto che, per gli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009, gli incrementi patrimoniali realizzati nel 2010 dovevano comunque essere "spalmati" sui periodi precedenti secondo la disciplina previgente, e non trattati secondo la nuova disciplina applicabile solo dal 2009 in avanti. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione della disciplina sulla definizione agevolata dei carichi e sostenendo che tale definizione avrebbe dovuto determinare la cessazione integrale della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura sulla corretta applicazione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973: per gli accertamenti sintetici relativi ad anni d’imposta anteriori al 2009 continua ad applicarsi la disciplina previgente, con imputazione degli incrementi patrimoniali secondo il meccanismo di ripartizione temporale previsto allora dalla norma. Ha invece rigettato il ricorso incidentale condizionato della contribuente, affermando che la definizione agevolata riguardava solo le somme iscritte a ruolo e affidate all’agente della riscossione in pendenza del processo, mentre il giudizio sull’avviso di accertamento poteva proseguire per la parte non definita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello incidentale dell’Agenzia e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009 continua ad applicarsi la disciplina previgente del redditometro; la novella del d.l. 78/2010 opera solo per gli anni d’imposta 2009 e successivi. Gli incrementi patrimoniali vanno quindi ripartiti secondo la regola temporale prevista dalla versione applicabile della norma.
La nuova disciplina dell’accertamento sintetico non si applica agli anni d’imposta antecedenti al 2009.
La definizione agevolata dei carichi riguarda le somme affidate all’agente della riscossione; non determina necessariamente la cessazione dell’intero giudizio sull’avviso di accertamento.
art. 68 del d.lgs. n. 546/1992
“Pagamento del tributo in pendenza del processo”
Regola la riscossione frazionata del tributo durante il processo tributario e consente che la definizione agevolata riguardi la sola parte iscritta a ruolo in pendenza di giudizio, mentre la controversia sull’atto impositivo può proseguire per la residua pretesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, la disciplina applicabile è quella previgente all’intervento del d.l. 78/2010; non è consentito applicare retroattivamente la nuova regola di imputazione temporale degli incrementi patrimoniali.
- La ricostruzione del reddito mediante redditometro deve avvenire secondo la versione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 vigente nel periodo d’imposta accertato, con conseguente ripartizione degli incrementi patrimoniali secondo il meccanismo allora previsto.
- La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo estingue soltanto la controversia relativa alle somme affidate all’agente della riscossione; il giudizio sull’avviso di accertamento può proseguire per la parte della pretesa non coperta dalla definizione.
- Quando la decisione di merito si fonda su un’unica ratio giuridica correttamente censurata in cassazione, il vizio di violazione di legge impone la cassazione con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
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