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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23176/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006, con cui venivano contestati alla società contribuente l'indebita deduzione di componenti negativi del reddito e l'illegittima applicazione del regime del margine. In primo e secondo grado la lite ha riguardato, tra l'altro, la motivazione dell'atto, la prova della falsità dei documenti utilizzati dalla società e la deducibilità dei costi collegati a operazioni soggettivamente inesistenti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 75 e 109 TUIR, dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova, ponendo a carico dell'Amministrazione la dimostrazione dei requisiti di inerenza, certezza, competenza, determinatezza e determinabilità dei costi; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per omesso esame degli elementi probatori offerti a sostegno dell'indeducibilità dei costi per difetto di inerenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che, in tema di fatture per operazioni inesistenti, la disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ha portata retroattiva e si applica anche alle operazioni soggettivamente inesistenti, ma ciò non esonera il contribuente dall'onere di provare la concreta deducibilità dei costi secondo i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Poiché la CTR aveva erroneamente posto tale onere a carico dell'Amministrazione finanziaria, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato insieme all'art. 109 TUIR per la disciplina della deducibilità dei costi; la Corte lo considera nel quadro dei requisiti generali di deducibilità.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato quale norma sulla deducibilità dei componenti negativi; la Corte ribadisce che i costi sono deducibili solo se rispettano i requisiti di legge.

  • art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44

    "Nella determinazione dei redditi... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese... direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo..."

    La Corte ne afferma la portata retroattiva e precisa che la norma non esclude in assoluto la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo il caso in cui i costi siano direttamente utilizzati per il reato.

  • art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44

    "ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito... i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati"

    La Corte richiama la previsione per evidenziare il coordinamento tra indeducibilità dei costi e tassazione dei correlati componenti positivi entro i limiti dell'importo non ammesso.

  • art. 8, comma 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44

    La Corte ne valorizza la retroattività in quanto più favorevole, applicabile anche a fatti anteriori non ancora definitivi.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che l'onere di dimostrare la deducibilità dei costi grava sul contribuente e non sull'Amministrazione finanziaria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; il suo esame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; il suo esame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso relativo al vizio processuale dedotto con il secondo motivo.

  • art. 424 c.p.p.

    Richiamato nel testo dell'art. 8, comma 1, per delimitare le ipotesi in cui opera l'indeducibilità.

  • art. 425 c.p.p.

    Richiamato nel testo dell'art. 8, comma 1, per le sentenze di non luogo a procedere rilevanti ai fini fiscali.

  • art. 529 c.p.p.

    Richiamato nel testo dell'art. 8, comma 1, quale ipotesi di sentenza definitiva rilevante.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato nel testo dell'art. 8, comma 1, quale ipotesi di assoluzione definitiva idonea a far sorgere il diritto al rimborso.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato nel testo dell'art. 8, comma 1, come causa di estinzione del reato menzionata dalla disciplina fiscale.

Massime di principio

  • In materia di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi non è esclusa in modo automatico dal solo coinvolgimento dell'acquirente nell'operazione fittizia, salvo che i costi siano direttamente utilizzati per commettere il reato.
  • La disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ha efficacia retroattiva, se più favorevole, anche per fatti anteriori non ancora coperti da definitività.
  • La prova della concreta deducibilità dei costi, compresi i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, grava sul contribuente e non sull'Amministrazione finanziaria.
  • Se il giudice di merito pone erroneamente a carico dell'Ufficio l'onere di provare la deducibilità dei costi, la decisione è viziata per violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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