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Sentenza

Sentenza del 27/10/2025 n. 28508 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento dell’11 ottobre 2021 relativo al tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi e alle relative sanzioni, per fatti contestati come discarica abusiva a C. (V), località S. Il verbale notificato il 19 marzo 2021 aveva quantificato il tributo in 306.000 euro e la sanzione in 918.000 euro, per complessivi 1.224.000 euro. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (sentenza n. 1735/2022) e dell’appello da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Milano (sentenza n. 2484/2023), il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi: contestazione della condanna alle spese; assenza di prova del suo coinvolgimento e della legittimazione passiva; illegittimità della responsabilità solidale e della sanzione; erronea determinazione del tributo mediante presunzioni e applicazione del coefficiente massimo. La Corte non ha esaminato nel merito tali censure: ha rilevato che il ricorso ometteva completamente una chiara esposizione dei fatti sostanziali e processuali necessaria a illustrare i motivi. Il ricorrente aveva inoltre chiesto in udienza di acquisire un atto del procedimento penale, ma la produzione è stata dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; di conseguenza, non ha esaminato nel merito i quattro motivi e resta ferma la sentenza d’appello sfavorevole al contribuente. La produzione documentale richiesta in udienza è stata respinta perché non conforme ai requisiti dell’art. 372 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità: 7.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L' art. 366 c. 1 n. 3 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ratione temporis applicabile alla fattispecie, dispone che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità anche la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso.

    Il ricorso per Cassazione deve esporre in modo chiaro i fatti sostanziali e processuali essenziali per comprendere e valutare le censure. La loro omissione comporta l’inammissibilità e non può essere sanata ricostruendo i fatti attraverso altri atti del processo o i motivi stessi.

  • Art. 372 c.p.c.

    In via preliminare deve ritenersi inammissibile la produzione documentale richiesta in udienza, in quanto non rientrante nei requisiti di ammissibilità di cui all' art. 372 c.p.c. e non prodotto ritualmente per via telematica.

    La produzione di documenti in Cassazione è ammessa soltanto nei limiti e secondo le modalità previste dalla norma; una richiesta formulata in udienza e non ritualmente depositata non è ammissibile.

  • Art. 101 c.p.c.

    La Corte ritiene che non sia necessario provocare il contraddittorio sulla rilevazione d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso, poiché la regola richiamata riguarda le questioni rilevate d’ufficio quando la Corte intenda decidere nel merito.

  • Art. 384, comma 3, c.p.c.

    il rilievo d'ufficio di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, tardività del ricorso stesso e, altresì, inosservanza del disposto di cui al n. 6 dell' art. 366 c.p.c.) è sottratto alla regola espressa dall' art. 384 , comma 3, c.p.c. - la quale impone al giudice di provocare il contradditorio sulla questione rilevata d'ufficio - che è da riferirsi soltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito.

    Secondo la decisione, l’obbligo di sollecitare il contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio non si applica quando la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso senza deciderne il merito.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    Quando il ricorso è respinto integralmente o dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • Art. 91 c.p.c.

    È stato invocato dal contribuente per contestare la condanna alle spese, ma la Corte non ha esaminato tale censura nel merito, avendo dichiarato inammissibile l’intero ricorso.

  • Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992

    È stato invocato dal contribuente in materia di spese del processo tributario; la Corte non ha deciso la relativa censura, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 52, comma 1, lettere a) e b), L.R. Lombardia n. 10/2003

    È stato richiamato nei motivi relativi alla responsabilità e alla legittimazione passiva del contribuente e alla solidarietà, ma tali questioni non sono state esaminate nel merito.

  • Art. 1294 c.c.

    È stato invocato dal ricorrente per contestare la responsabilità solidale; la Corte non ha deciso la questione sostanziale, essendo il ricorso inammissibile.

  • Art. 58, commi 2 e 3, L.R. Lombardia n. 10/2003

    È stato invocato per contestare la determinazione presuntiva della quantità e del tributo, nonché l’applicazione dell’importo unitario massimo. La Corte non ha esaminato tali contestazioni nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione non basta elencare i motivi o richiamare la sentenza impugnata: occorre esporre autonomamente e con chiarezza i fatti sostanziali e processuali indispensabili a comprendere le censure.
  • La mancanza dell’esposizione dei fatti richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. può determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso prima che i motivi siano esaminati nel merito; non è possibile colmare la lacuna ricorrendo ad altri atti del processo.
  • La Cassazione non è una nuova sede per rivalutare fatti e prove già esaminati dai giudici di merito: le censure devono individuare un preciso errore giuridico e rispettare i requisiti formali del ricorso.
  • La produzione documentale in Cassazione è soggetta a limiti e modalità rigorosi; un documento richiesto oralmente in udienza e non depositato ritualmente può essere dichiarato inammissibile.
  • La dichiarazione d’inammissibilità lascia ferma la decisione di merito sfavorevole al ricorrente e comporta normalmente la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, quando ne ricorrono i presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

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