Sentenza del 23/10/2025 n. 820 - Corte di Giustizia UE
(IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Operazioni imponibili - Esenzione relativa alla concessione di crediti - Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) - Esenzione relativa alle operazioni finanziarie - Recupero di crediti - Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) - Factoring tramite vendita di crediti - Factoring tramite pegno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul regime IVA applicabile a diverse somme riscosse da A Oy per servizi di factoring: in particolare sulla natura ai fini IVA della provvigione di finanziamento (percentuale pagata anticipatamente sul credito, variabile in funzione del rating e della scadenza) e delle spese fisse di apertura fascicolo. L’autorità fiscale aveva ritenuto il factoring soggetto a IVA ma aveva considerato parte di tali somme come corrispettivo di un servizio finanziario esente (concessione di credito); la ricorrente chiedeva invece che tali somme fossero integralmente considerate corrispettivi di servizi soggetti a IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha deciso che, quando nel factoring tramite cessione di crediti il factor si assume l’onere del recupero e il rischio di inadempimento, la provvigione di finanziamento e le spese di apertura costituiscono il controvalore effettivo per servizi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva IVA e, dunque, sono soggetti a IVA. Analogamente, nel factoring tramite pegno, qualora il factor si incarichi del recupero e dell’incasso dei crediti (anche se i crediti restano formalmente nel patrimonio del cliente e sono usati come garanzia), tali somme costituiscono il corrispettivo di un’unica prestazione indivisibile di "recupero dei crediti" soggetta a IVA. Infine, la Corte ha affermato che l’eccezione relativa al "recupero dei crediti" (art.135(1)(d) direttiva) ha carattere incondizionato e sufficientemente preciso da avere efficacia diretta e poter essere invocata contro lo Stato davanti ai giudici nazionali.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)
art. 2(1)(c), art. 9(1), art. 135(1)(b) e (d)
Le prestazioni di servizi a titolo oneroso rientrano nell'ambito applicativo dell'IVA; la nozione di "recupero dei crediti" ai sensi dell'art.135(1)(d) comprende tutte le forme di factoring e, quando la commissione e le spese remunerano il servizio di recupero crediti (non un mero adeguamento del prezzo d'acquisto o una vera concessione di credito), esse sono imponibili. L'eccezione di cui all'art.135(1)(d) ha efficacia diretta.
Legge finlandese sull'IVA (arvonlisäverolaki 1501/1993)
art. 1(1), art. 18(2), art. 41, art. 42(1)(2)(3)
La normativa nazionale definisce i servizi finanziari (esenti) e prevede esenzioni per la concessione di crediti; tuttavia deve essere interpretata e applicata in conformità con la direttiva IVA e la giurisprudenza della Corte UE.
Giurisprudenza della Corte di giustizia citata
sentenze MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring (C-305/01), GFKL Financial Services (C-93/10), Axa UK (C-175/09), KPC Herning (C-71/18), altre
Precedenti hanno stabilito che il factoring che comporta l'assunzione del recupero e del rischio da parte del factor costituisce prestazione di servizi imponibile; vanno distinti i casi di semplice acquisto di crediti scaduti o operazioni finanziarie pure. Tali principi sono applicati e aggiornati nella presente causa.
Massime di principio
- Se nel factoring la società di factoring si assume effettivamente il recupero dei crediti e il rischio di insolvenza, le commissioni di finanziamento e le spese di apertura vanno considerate corrispettivi di servizi e sono soggette a IVA.
- Factoring tramite cessione di crediti e factoring tramite pegno sono trattati in modo analogo quando, nella pratica, il factor svolge il recupero e l'incasso: le prestazioni formano un'unica operazione economica indivisibile soggetta a IVA.
- Non basta che una componente variabile rifletta un rischio o la durata della scadenza per classificarla come esente finanziamento; occorre valutare se si tratti di un adeguamento del prezzo d'acquisto o del pagamento di un servizio di recupero crediti.
- L'art.135(1)(d) direttiva (eccezione relativa al 'recupero dei crediti') è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere fatto valere direttamente davanti ai giudici nazionali contro lo Stato; gli ordinamenti nazionali devono conformare o, se impossibile, disapplicare norme incompatibili.
- Nell'analisi IVA delle operazioni miste è essenziale considerare la totalità delle circostanze e la prospettiva economica reale: prestazioni formalmente separate possono essere trattate come una sola quando sono inscindibilmente connesse e l'elemento principale è il recupero crediti.
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