Sentenza del 24/10/2025 n. 28256 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva accertato alla società, ai fini IRES, IVA e IRAP, l'omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla vendita, il 27 luglio 2005, di un terreno edificabile per 21.000.000 euro, acquistato per 2.065.827 euro. La vendita non era stata riportata in bilancio né dichiarata al Fisco; la società era stata posta in liquidazione il 21 ottobre 2005 e cancellata dal registro delle imprese il 5 dicembre 2005. Dopo che la CTP di Roma aveva annullato l'accertamento e la CTR del Lazio aveva confermato tale esito, l'Agenzia ha proposto due motivi: omessa pronuncia della CTR sulla dedotta inopponibilità al Fisco della liquidazione, asseritamente abusiva; violazione di legge per aver escluso la responsabilità successoria dei soci in assenza di somme ricevute secondo il bilancio finale e per aver considerato rilevante l'azione contro il liquidatore. A.A. e B.B. hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che la CTR non aveva deciso sulla censura di abuso del diritto e aveva omesso di trarre conseguenze dalle circostanze della vendita non dichiarata e della rapida liquidazione e cancellazione della società: sussiste quindi l'omissione di pronuncia. Ha inoltre chiarito che i debiti sociali non dichiarati e non transitati in bilancio possono essere accertati e fatti valere nei confronti dei soci successori; la responsabilità dei soci non è subordinata alla prova di riparti risultanti dal bilancio finale, né l'azione nei loro confronti richiede che sia stata prima esperita quella contro il liquidatore. La mancata percezione di somme non esclude di per sé l'interesse del Fisco a ottenere un titolo, potendo esistere beni, diritti o sopravvenienze non indicati nel bilancio; resta distinto il tema della prova, anche presuntiva, dell'eventuale distribuzione ai soci. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 2495, secondo comma, codice civile
in tema di contenzioso tributario, a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione
La cancellazione della società determina la successione degli ex soci nei rapporti debitori non definiti. La mancata ricezione di somme in sede di liquidazione non impedisce, da sola, l'accertamento nei loro confronti o l'interesse del creditore a procurarsi un titolo; l'eventuale limite della responsabilità patrimoniale non cancella la successione.
Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la responsabilità del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, che trae titolo per fatto proprio ex lege, ha natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che, ai fini della legittimità dell'atto di accertamento emesso nei suoi confronti ai sensi del comma 5 dello stesso art. 36, non costituisce condizione necessaria la preventiva iscrizione a ruolo
La responsabilità personale del liquidatore ha una fonte distinta da quella successoria dei soci. Perciò l'azione contro i soci non è subordinata al previo esperimento dell'azione contro il liquidatore.
Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta - non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l'escussione di garanzie
L'Amministrazione può avere interesse a ottenere un accertamento nei confronti dei soci anche se il bilancio finale non attesta riparti, poiché possono emergere beni, diritti o garanzie non considerati nella liquidazione.
Art. 112 codice di procedura civile
Ricorre pertanto l'omissione di pronuncia contestata dall'Agenzia delle Entrate ed il suo primo strumento di impugnazione deve essere accolto.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e questioni sottoposte al suo esame. L'omessa decisione sulla censura di abuso del diritto dedotta dall'Agenzia determina il vizio processuale denunciato.
Art. 360, primo comma, n. 4, codice di procedura civile
È il fondamento processuale del motivo di ricorso con cui l'Agenzia ha denunciato la nullità della sentenza per omissione di pronuncia.
Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile
È il fondamento processuale del motivo di ricorso con cui l'Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità dei soci e del liquidatore.
Art. 110 codice di procedura civile
i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente
Dopo l'estinzione della società, i soci succedono nella posizione processuale dell'ente, secondo le regole della successione nel processo.
Artt. 1, 36 e 55 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati quale fondamento del motivo processuale con cui l'Agenzia ha denunciato la nullità della sentenza tributaria per mancata pronuncia sulla censura di abuso del diritto.
Art. 277 codice di procedura civile
È richiamato, insieme alle disposizioni del processo tributario, a sostegno della censura di omessa pronuncia sulle questioni sottoposte alla CTR.
Massime di principio
- Quando una società di capitali viene cancellata, i rapporti debitori non definiti non scompaiono automaticamente: gli ex soci possono succedere alla società anche se il bilancio finale non documenta somme ricevute.
- La mancata indicazione di ricavi o plusvalenze nel bilancio non impedisce di accertare il debito fiscale e non basta a escludere l'interesse dell'Amministrazione a ottenere un titolo contro i soci; resta da provare, anche per presunzioni, l'eventuale distribuzione delle somme.
- L'azione fiscale contro i soci successori e quella contro il liquidatore hanno presupposti e fonti di responsabilità distinti. L'azione contro i soci non richiede che il liquidatore sia stato previamente escusso.
- Il giudice deve decidere sulle specifiche censure rilevanti formulate dalle parti: se omette di pronunciarsi su una questione, la sentenza può essere cassata per omissione di pronuncia.
- La sequenza di una rilevante operazione non dichiarata, seguita a breve distanza dalla liquidazione e cancellazione della società, può essere rilevante per valutare una dedotta condotta abusiva; la valutazione di merito deve però essere svolta dal giudice di rinvio.
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