Sentenza del 24/10/2025 n. 340 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato il diniego dell’istanza di definizione agevolata presentata nel 2023 ai sensi della L. 197/2022. L’Agenzia riteneva che il giudizio tributario RGR 589/2016, relativo al periodo d’imposta 2012, fosse già estinto per inattività delle parti: secondo l’Ufficio, dopo la conclusione della procedura amichevole di composizione (MAP), il termine semestrale per riassumere il processo era scaduto il 15 dicembre 2020. La società ha sostenuto, invece, che la domanda di definizione agevolata presentata il 30 maggio 2019 e l’impugnazione del relativo diniego, proposta il 10 luglio 2020, avevano consentito la ripresa del giudizio e ne avevano impedito l’estinzione.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di definizione agevolata del 2019 e la successiva impugnazione del diniego avessero avuto l’effetto di istanza di trattazione ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. 119/2018, evitando l’estinzione del giudizio RGR 589/2016. È quindi venuta meno la ragione posta dall’Agenzia a fondamento del diniego, che è stato annullato perché illegittimo. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese di lite, liquidate in € 1.500,00. Decisione resa a Varese il 15 luglio 2025.
Norme richiamate
Art. 6, commi 10 e 13, del D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018
La Corte rileva, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, che in realtà la proposizione della domanda di definizione agevolata in data 30 maggio 2019 e la successiva impugnazione del diniego di definizione agevolata hanno avuto gli effetti di un'istanza di trattazione (ai sensi dell'articolo 6 comma 13 del Decreto Legge appena citato) e quindi, conseguentemente, hanno evitato l'estinzione del giudizio.
Nel caso deciso, la domanda di definizione agevolata e l’impugnazione del diniego hanno prodotto l’effetto di un’istanza di trattazione, consentendo la prosecuzione del giudizio sospeso e impedendone l’estinzione.
La norma era invocata dall’Agenzia per sostenere l’estinzione del processo per inattività delle parti. La Corte ha escluso che l’estinzione si fosse verificata, poiché gli atti relativi alla definizione agevolata avevano consentito la ripresa del giudizio.
Nel giudizio tributario, la mancanza di uno o più requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. non determina la nullità dell'atto di riassunzione, la quale, invece, deriva dalla carenza di elementi essenziali al raggiungimento dello scopo a causa, e, poiché il predetto atto ha la funzione di consentire la prosecuzione del procedimento già pendente, per valutare la sua validità occorre esaminarne l'intero contenuto e verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo.
La validità dell’atto diretto a riattivare il processo va valutata in base alla sua concreta idoneità a consentirne la prosecuzione; la mancanza di uno o più requisiti formali indicati dall’articolo non comporta, da sola, la nullità.
Massime di principio
- Per stabilire se un giudizio tributario sospeso sia stato validamente riattivato, occorre considerare la funzione e gli effetti concreti degli atti compiuti, non soltanto la loro denominazione formale.
- La presentazione di una domanda di definizione agevolata e l’impugnazione del diniego possono, nelle circostanze previste dall’art. 6, comma 13, del D.L. 119/2018, valere come istanza di trattazione e impedire l’estinzione del giudizio sospeso.
- Un diniego di definizione agevolata fondato sull’asserita estinzione del giudizio è illegittimo se il processo non si è estinto perché gli atti della parte ne hanno consentito la ripresa.
- La verifica della validità di un atto di riassunzione deve concentrarsi sulla sua concreta idoneità a far proseguire il processo; carenze formali non essenziali non determinano automaticamente la nullità.
Testo integrale
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