Sentenza del 31/10/2025 n. 4317 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento IMU per il 2018, con cui il Comune ha richiesto complessivamente € 6.611,00, inclusi sanzioni e interessi, per un impianto fotovoltaico di 98,27 kWp, in funzione dal 2010 e mai accatastato né dichiarato. Ha dedotto: decadenza dal potere di accertamento; non assoggettabilità dell’impianto all’IMU e insussistenza degli obblighi di accatastamento e dichiarazione; erronea determinazione della base imponibile in base ai valori contabili; illegittimità delle sanzioni; carenza di motivazione dell’avviso.
La decisione
Il giudice monocratico ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l’avviso, notificato il 25 marzo 2025: il termine ordinario per l’annualità 2018 scadeva il 31 dicembre 2024, ma l’avvio dell’accertamento con adesione il 21 novembre 2024 ha comportato la proroga legale di 120 giorni, sino al 30 aprile 2025. Ha inoltre stabilito che l’impianto, per dimensioni, autonomia funzionale e caratteristiche, è un bene immobile autonomamente accatastabile e assoggettabile a IMU; in assenza di rendita catastale, per il fabbricato di categoria D non accatastato, interamente posseduto da un’impresa e distintamente contabilizzato, è legittimo determinare la base imponibile in base ai costi contabili rivalutati. Ha respinto anche la censura sulle sanzioni, ritenendo cumulabili quelle per omessa dichiarazione e per omesso o tardivo pagamento, e quella sulla motivazione, giudicata sufficiente a consentire la difesa. La società è stata condannata a rifondere al Comune € 300,00 per spese di lite. Decisione del giudice monocratico, Milano, 21 ottobre 2025.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l’omessa dichiarazione IMU relativa al 2018, il termine ordinario per notificare l’accertamento scadeva il 31 dicembre 2024; la sentenza applica poi la proroga prevista per l’accertamento con adesione.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, comma 3-bis
qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni - il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ultimo di notifica a pena di decadenza
Quando ricorrono i presupposti temporali indicati, l’avvio del contraddittorio determina automaticamente una proroga di 120 giorni del termine per notificare l’atto. Nel caso concreto, l’avviso notificato il 25 marzo 2025 è stato considerato tempestivo.
conseguentemente, non potendo essere qualificato come impianto integrato, deve necessariamente essere accatastato autonomamente avendo autonomia funzionale; ne consegue la necessità di procedere al suo autonomo accatastamento in quanto bene immobile distinto ai sensi dell'art. 812 c.c.
Secondo la sentenza, un impianto fotovoltaico dotato di autonomia funzionale e non integrato nella copertura può costituire un bene immobile distinto, soggetto ad autonomo accatastamento.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
per i fabbricati facenti parte della categoria D iscritti al catasto, ai sensi del comma 2 dell'art 5, D.lgs. 504/92, così come richiamato dall'art 8 del D.L. 23/2011, la base imponibile è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Per i fabbricati di categoria D iscritti in catasto, la base imponibile è determinata dalla rendita catastale vigente, applicando i moltiplicatori previsti.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
Il secondo criterio, utilizzato dal Comune per la liquidazione dell'imposta dovuta dalla ricorrente, prevede che per i fabbricati appartenenti alla categoria D, non iscritti in catasto (come è quello relativo all'impianto fotovoltaico per cui è causa), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dell'immobile viene determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base del costo contabile (al lordo delle quote di ammortamento già contabilizzate), così come risultante dal registro dei beni ammortizzabili, rivalutato con appositi coefficienti di attualizzazione, fissati dalla legge in relazione all'anno in cui il relativo costo è stato sostenuto.
Per un fabbricato di categoria D non ancora iscritto in catasto, interamente posseduto da un’impresa e distintamente contabilizzato, la base imponibile può essere calcolata sul costo contabile, al lordo degli ammortamenti e rivalutato secondo i coefficienti di legge. Tale criterio resta applicabile sino all’attribuzione o annotazione della rendita catastale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
La sanzione per omessa e/o infedele denuncia ha natura e presupposti diversi da quella prevista per tardivo e/o omesso pagamento d'imposta, ex art. 13 del d.Lgs. 471/93, e pertanto i due regimi sanzionatori, nel caso di concorso delle violazioni, debbono ritenersi cumulabili tra loro.
La sanzione per omessa o infedele dichiarazione e quella per omesso o tardivo versamento puniscono violazioni distinte e, in caso di concorso, possono essere applicate cumulativamente.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 3
Peraltro non si può sottacere che la notifica dell'atto impugnato è stata preceduta all'invio di una formale richiesta, ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.Lgs 504/92, finalizzata ad ottenere dalla ricorrente informazioni sui pagamenti effettuati e sui costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in parola, e da un procedimento di accertamento con adesione.
La richiesta di informazioni e il successivo contraddittorio con il Comune sono valorizzati nella decisione anche per valutare il contesto in cui è stato emesso l’avviso e la possibilità per la contribuente di comprenderne le ragioni.
Massime di principio
- Per l’omessa dichiarazione tributaria locale, il termine ordinario di accertamento è quello del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati; occorre però verificare se una procedura di accertamento con adesione abbia attivato una proroga legale.
- Un impianto fotovoltaico di potenza rilevante, strutturalmente e funzionalmente autonomo e non integrato nell’edificio può essere trattato come bene immobile distinto, con conseguenti obblighi di accatastamento e imposizione immobiliare. La valutazione dipende dalle caratteristiche concrete dell’impianto, non dalla sola astratta possibilità di rimuoverlo.
- Per gli immobili di categoria D non accatastati, il criterio del costo contabile può essere utilizzato quando il bene è interamente posseduto da un’impresa e distintamente contabilizzato; il criterio è sostituito da quello basato sulla rendita quando questa viene attribuita o annotata secondo la procedura catastale.
- Le sanzioni per omessa dichiarazione e per omesso o tardivo versamento possono cumularsi se derivano da violazioni distinte.
- La motivazione dell’avviso è sufficiente se espone, anche in forma sintetica, gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di contestarla efficacemente; la partecipazione a interlocuzioni e la formulazione di difese articolate possono essere elementi utili per valutare se le ragioni dell’atto fossero comprensibili.
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