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Sentenza

Sentenza del 27/10/2025 n. 28520 - Corte di Cassazione

Riscossione - Pignoramento - Conti correnti bancari

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. Srl aveva chiesto di dichiarare illegittimo il versamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di somme accreditate sul suo conto dopo che la banca aveva già versato il saldo esistente alla notifica del pignoramento speciale ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. Contestava inoltre la successiva segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, sostenendo che l’esposizione fosse derivata proprio da quei versamenti, e chiedeva il risarcimento dei danni. La banca ha impugnato la decisione sostenendo che il vincolo del pignoramento comprendeva anche il saldo attivo maturato dopo la notifica.

La decisione

La Corte d’Appello di Trieste aveva confermato l’accoglimento della domanda pronunciato dal Tribunale di Udine. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con decisione del 22 ottobre 2025, ha accolto l’unico motivo della banca, cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito, rigettando tutte le domande di A.A. Srl. Ha stabilito che il saldo attivo maturato sul conto nel corso dei 60 giorni dalla notifica del pignoramento è soggetto al vincolo di custodia ex art. 546 c.p.c. e può, nonché deve, essere versato direttamente all’agente della riscossione, anche se il saldo alla notifica era negativo o se il saldo allora esistente era già stato pagato. Poiché i versamenti contestati erano avvenuti entro tale periodo, la condotta della banca era legittima. Spese di tutti i gradi integralmente compensate per la novità della questione e l’incertezza interpretativa.

Norme richiamate

  • Art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all' art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 , laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all' art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all'agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione.

    Il pignoramento esattoriale può colpire anche crediti futuri derivanti da un rapporto già esistente al momento della notifica. Per il conto corrente, il saldo attivo formatosi entro i 60 giorni dalla notifica resta vincolato e va pagato all’agente della riscossione, anche se il saldo iniziale era negativo o se la banca aveva già versato il saldo iniziale positivo.

  • Art. 546 c.p.c.

    deve certamente ammettersi che il vincolo di custodia per il terzo, ai sensi dell' art. 546 c.p.c., operi quanto meno per tutti i crediti maturati nei sessanta giorni dello spatium deliberandi a lui concesso per l'effettuazione del pagamento, a prescindere dalla circostanza che esistessero crediti già esigibili al momento del pignoramento e che sia o meno avvenuto il loro pagamento prima della scadenza del suddetto termine.

    La banca terza pignorata è tenuta a custodire anche i crediti che maturano nel periodo di 60 giorni concesso per verificare la propria posizione e adempiere. Il pagamento anticipato del saldo già esigibile non fa cessare il vincolo sui successivi accrediti maturati entro quel periodo.

Massime di principio

  • Nel pignoramento esattoriale presso terzi, il vincolo non riguarda soltanto i crediti già esistenti ed esigibili alla data della notifica: può comprendere anche crediti successivi, se derivano da un rapporto giuridico già in essere al momento del pignoramento.
  • Per i saldi di conto corrente, gli accrediti che producono un saldo attivo entro i 60 giorni dalla notifica restano vincolati e la banca deve versarli all’agente della riscossione entro i limiti del credito azionato.
  • Il pagamento del saldo esistente alla notifica, anche se effettuato prima della scadenza dei 60 giorni, non estingue il vincolo sugli ulteriori saldi attivi maturati nel periodo; la regola vale sia se il saldo iniziale era positivo sia se era negativo.
  • La banca terza pignorata non può considerare liberamente disponibili gli accrediti successivi solo perché ha già effettuato un primo versamento: deve rispettare il vincolo di custodia e l’ordine di pagamento diretto per tutta la durata rilevante.

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