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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32249/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto privato per la realizzazione di un capannone con edifici annessi destinati ad attività tipolitografica, stipulato a corpo per euro 1.100.000, con saldo residuo richiesto dall'appaltatrice mediante decreto ingiuntivo. La committente proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che l'opera presentasse vizi e difformità tali da giustificare la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno; dall'altro, che vi fosse stato ritardo nella consegna, con conseguente debenza della penale pattuita. Il Tribunale, dopo c.t.u., revocava il decreto e condannava la committente al pagamento di euro 411.180,00, oltre interessi. La Corte d'appello riformava solo la decorrenza degli interessi, confermando il resto. In cassazione la committente deduceva dieci motivi: pretesa erronea considerazione di una somma già pagata in forza di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.; contraddittorietà della motivazione sulla prova di alcune opere; violazione delle norme sull'appalto e sull'eccezione di inadempimento; nullità per ultra/extrapetizione; violazioni in tema di agibilità e normativa tecnica; vizi motivazionali sulla valutazione della c.t.u.; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni profili; errata valutazione delle difformità della pavimentazione rispetto al contratto; omessa pronuncia sul ritardo di consegna e sulla penale; illegittima mancata ammissione della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo chiarendo che l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. è provvedimento anticipatorio, revocabile e assorbito dalla sentenza di merito, privo di giudicato autonomo; pertanto, quanto eventualmente pagato in esecuzione di essa non impedisce la condanna finale e si regola, se del caso, in sede esecutiva. Gli altri motivi sono stati giudicati in parte inammissibili perché diretti a censurare la valutazione di merito e la c.t.u., o perché prospettavano vizi ex art. 112 c.p.c. in assenza di una vera omissione di pronuncia su domande o eccezioni in senso proprio; in parte infondati, perché la Corte territoriale aveva adeguatamente accertato, sulla base della c.t.u. e del contratto, l'effettiva esecuzione delle opere principali, la non decisività di alcuni vizi lievi, la non prova del ritardo di consegna e la conseguente non debenza della penale. È stata inoltre confermata la condanna alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1668 c.c.

    ai sensi dell’art. 1668 c.c.

    richiamato dalla committente per chiedere la riduzione del prezzo in presenza di vizi dell'opera; la Corte non lo applica favorevolmente perché ritiene che i vizi accertati fossero solo lievi e non incidenti sulla corrispondenza complessiva dell'opera al contratto.

  • art. 186-ter c.p.c.

    ordinanza ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c.

    l'ordinanza anticipatoria di pagamento emessa in corso di causa non apre una fase autonoma di opposizione, non si consolida con il giudicato e viene assorbita o sostituita dalla sentenza conclusiva di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c.

    utilizzato per veicolare censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale; la Corte ribadisce che non sono ammissibili doglianze volte a riesaminare il merito o la c.t.u. sotto l'apparenza di vizi di legittimità.

  • art. 324 c.p.c.

    artt. 324 c.p.c., 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'esistenza di un giudicato sull'ordinanza ex art. 186-ter, escluso dalla Corte.

  • art. 2909 c.c.

    artt. 324 c.p.c., 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per affermare un preteso giudicato, negato perché il provvedimento anticipatorio non ha autorità di cosa giudicata.

  • art. 131 c.p.c.

    artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 131 e 132 c.p.c.

    citato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisorio.

  • art. 132 c.p.c.

    artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 131 e 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1218 c.c.

    citato per sostenere l'erroneità della condanna al pagamento già eseguito; la Corte respinge la doglianza.

  • art. 1277 c.c.

    richiamato in relazione al preteso pagamento già effettuato, ma senza effetto decisorio favorevole alla ricorrente.

  • art. 1655 c.c.

    violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1655 c.c.

    invocato per escludere il diritto al corrispettivo per opere non eseguite; la Corte lo ritiene non violato perché le opere accertate risultavano corrispondenti al prezzo pattuito.

  • art. 1460 c.c.

    oltre che dell’art. 1460 c.c.

    richiamato a sostegno dell'eccezione di inadempimento; la Corte osserva che non vi era pronuncia ultra petita e che l'eventuale sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice era giustificata dal mancato pagamento del prezzo.

  • art. 24 d.P.R. n. 380/2001

    dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001

    invocato per contestare l'agibilità dell'immobile; la Corte afferma che il vizio riscontrato non aveva inciso sul titolo abilitativo né sull'agibilità, entrambi conseguiti.

  • art. 26 d.P.R. n. 380/2001

    degli artt. 26 cit. d.P.R. n. 380/2001

    richiamato nel motivo sulle conseguenze della mancata conformità normativa del manufatto, ma ritenuto non decisivo rispetto all'agibilità ottenuta.

  • art. 222 R.D. n. 1265/1934

    e 222 del R.D. n. 1265/1934

    richiamato insieme al d.P.R. 380/2001 in tema di revoca del certificato di agibilità; la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse impedimento al rilascio o revoca.

  • art. 1662 c.c.

    violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1662 c.c.

    invocato per sostenere che la pavimentazione non fosse stata eseguita a regola d'arte e secondo contratto; la Corte ritiene che la pavimentazione, nel complesso, corrispondesse alle pattuizioni.

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    richiamati per criticare l'interpretazione del contratto di appalto; la Corte conferma l'ermeneutica svolta dai giudici di merito sulla base del testo contrattuale e della c.t.u.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultra/extrapetizione e omessa pronuncia; la Corte chiarisce che il vizio sussiste solo per omissione su domande o eccezioni in senso proprio, non per mancata considerazione di argomentazioni difensive o tecniche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ordinanza anticipatoria di pagamento o consegna emessa in corso di causa ex art. 186-ter c.p.c. ha natura provvisoria e revocabile: non è suscettibile di giudicato autonomo, non apre una fase oppositiva separata e viene assorbita o sostituita dalla sentenza finale di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di merito, di interpretazione del contratto o di valutazione della c.t.u. in apparenti violazioni di legge o vizi motivazionali: il sindacato di legittimità resta limitato alla tenuta giuridica e logica della decisione, non al riesame del fatto.
  • Nel contratto di appalto, il diritto al corrispettivo sussiste quando le opere effettivamente eseguite, secondo l'accertamento di merito, corrispondono sostanzialmente a quanto pattuito; difformità o vizi di modestissima entità, privi di incidenza funzionale o statica, possono giustificare solo una riduzione o un risarcimento, non la negazione integrale del prezzo.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. è configurabile solo se il giudice omette di pronunciare su una domanda, un'eccezione o un capo autonomo di domanda/eccezione in senso proprio; non ricorre, invece, quando la sentenza non recepisce specifiche argomentazioni difensive o contestazioni tecniche della parte.
  • La penale per ritardo è esigibile solo se il ritardo nella consegna sia stato provato in modo sufficiente; in difetto di prova del ritardo, la domanda di penale deve essere respinta anche se la parte assume la difformità temporale dell'opera rispetto al contratto.
  • Il vizio dell'opera o la non perfetta conformità a singole specifiche contrattuali non comportano automaticamente inadempimento grave ove l'opera, nel suo complesso, risulti utile, funzionale e sostanzialmente conforme alle esigenze pattuite.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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