Sentenza del 10/12/2019 n. 32203 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il pignoramento presso terzi, notificato da Equitalia ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 per il recupero di somme derivanti da più cartelle di pagamento. In particolare, ha dedotto di non avere mai ricevuto né l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 1993 né la successiva cartella di pagamento, sostenendone l'inesistenza o invalidità della notificazione, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e la prescrizione dell'azione di riscossione. Il principale motivo di ricorso riguardava però la giurisdizione: secondo il contribuente, l'impugnazione del pignoramento, quale primo atto con cui aveva avuto conoscenza degli atti impositivi, doveva essere esaminata dal giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che, quando il pignoramento presso terzi viene impugnato per vizi relativi alla mancata o invalida notificazione della cartella o degli atti prodromici, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria, perché il pignoramento costituisce il primo atto con cui il contribuente manifesta la conoscenza della pretesa tributaria. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito l'opposizione al pignoramento e i vizi degli atti presupposti, oltre a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis
pignoramento presso terzi
Disciplina una forma speciale e semplificata di esecuzione esattoriale. Anche se l'atto ha natura esecutiva, la sua impugnazione spetta al giudice tributario quando vengono contestati la notificazione o la validità degli atti tributari prodromici.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19
Attribuiscono al giudice tributario le controversie relative ai tributi e consentono di impugnare il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, anche quando tale atto sia un pignoramento fondato su precedenti atti non ritualmente notificati.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, 26 e 57
Riguardano, rispettivamente, la cartella di pagamento, le modalità di notificazione e i limiti delle opposizioni nell'esecuzione tributaria. La loro applicazione deve coordinarsi con la regola secondo cui i vizi degli atti prodromici al pignoramento sono deducibili davanti al giudice tributario.
Prevede l'opposizione agli atti esecutivi. Nell'esecuzione forzata tributaria, quando l'opposizione riguarda la mancata o invalida notificazione della cartella o di altri atti presupposti, essa è proposta davanti al giudice tributario.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 3, 41, 43 e 60
Sono stati invocati dal contribuente in relazione alla formazione, notificazione e termini dell'accertamento tributario. La Corte non li ha esaminati nel merito, poiché il loro esame è stato rinviato al giudice tributario.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2
Richiamato dal contribuente in relazione alla pretesa IRPEF. La Corte non ha deciso la questione sostanziale, lasciandola al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Se il pignoramento esattoriale è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della cartella o dell'accertamento, può essere impugnato davanti al giudice tributario contestando anche la mancata o invalida notificazione degli atti precedenti.
- La natura formalmente esecutiva del pignoramento presso terzi non determina automaticamente la giurisdizione del giudice ordinario: occorre distinguere tra contestazioni relative alla procedura esecutiva e contestazioni riguardanti l'esistenza, la notificazione o la validità del credito tributario.
- Le questioni sui vizi degli atti prodromici, come accertamento e cartella, devono essere esaminate dal giudice tributario anche se vengono sollevate in occasione dell'impugnazione del pignoramento.
- L'accoglimento della questione di giurisdizione non comporta necessariamente l'annullamento definitivo del debito: il giudice del rinvio dovrà ancora verificare concretamente la regolarità delle notifiche, eventuali decadenze, prescrizione e validità della cartella.
- Quando una sentenza dichiara erroneamente il difetto di giurisdizione dopo avere esaminato aspetti di merito, la Cassazione può cassarla e rinviare la causa al giudice competente per una nuova decisione.
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