Sentenza del 10/12/2019 n. 511 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Spese processuali - Credito risarcitorio - Fatto illecito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato accolto. La sentenza di primo grado è stata riformata limitatamente alla liquidazione delle spese: per il primo grado, l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare complessivi 4.500 euro, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, se dovuti. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate, anche in considerazione della mancata costituzione dell'ufficio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava esclusivamente la condanna alle spese processuali, ritenendo errata la loro quantificazione e denunciando la violazione del principio di soccombenza e dell'art. 91 c.p.c. Il giudice d'appello ha ritenuto che il giudice di primo grado non avesse applicato correttamente i parametri forensi previsti dal DM n. 37/2018, considerando il valore indeterminato della controversia, le attività concretamente svolte e la non elevata complessità del procedimento.
Norme richiamate
Art. 91 c.p.c.
La norma esprime il principio della soccombenza, in base al quale la parte che perde la causa deve rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa, salvo i casi in cui sia consentita la compensazione.
DM n. 37/2018
Il decreto stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi professionali. Nella determinazione delle spese occorre considerare il valore della controversia, le fasi processuali, l'attività effettivamente svolta e la complessità della causa.
Massime di principio
- La condanna alle spese processuali non ha natura di risarcimento per fatto illecito: deriva dalla scelta legislativa di evitare che la parte vittoriosa sostenga definitivamente i costi necessari per difendersi in giudizio.
- La liquidazione delle spese deve essere motivata e conforme ai parametri forensi applicabili, tenendo conto del valore della causa, delle attività concretamente eseguite e della complessità del procedimento.
- Quando il valore della controversia è indeterminato, il giudice può determinare le spese sulla base dei parametri previsti per tale categoria, valutando anche l'effettiva attività professionale svolta.
- La parte può impugnare autonomamente la quantificazione delle spese anche quando non contesta il merito della decisione principale.
- La compensazione delle spese in appello può essere disposta in presenza di specifiche circostanze, tra cui la mancata costituzione della parte appellata, purché la decisione sia coerente con le regole processuali applicabili.
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