Sentenza del 10/12/2019 n. 1758 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ex art. 69, comma 5, del D.Lgs. 546/1992 perché, nonostante la sentenza n. 377/2019 avesse accolto il suo appello e disposto la condanna dell’Ufficio alle spese di lite, l’Agenzia aveva eseguito soltanto lo sgravio delle sanzioni, per euro 34.339,21, senza corrispondere integralmente le spese processuali e gli interessi sulle somme versate. La contribuente ha inoltre chiesto il rimborso del contributo unificato sostenuto nei due gradi di merito e nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il giudice ha ritenuto dovuti gli interessi sulle somme versate a titolo di sanzioni, assimilando tali somme, ai fini restitutori, a tributi indebitamente riscossi e applicando il tasso del 2% previsto dalla normativa fiscale, per complessivi euro 1.458,24. È stato inoltre riconosciuto il rimborso autonomo del contributo unificato relativo ai due gradi di merito, pari a euro 500,00, ritenendolo non compreso nel rimborso forfettario delle spese. L’Agenzia è stata condannata anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA, IVA e contributo unificato di euro 120,00. È stato nominato un Commissario ad acta per assicurare l’esecuzione della decisione.
Norme richiamate
Art. 69, comma 5, D.Lgs. 546/1992
Consente al contribuente di chiedere l’esecuzione coattiva della sentenza tributaria quando l’amministrazione non provvede spontaneamente agli obblighi derivanti dalla decisione.
Art. 19, D.Lgs. 472/1997
Richiamo all’art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. 546/1992
È stato interpretato come fondamento del riconoscimento degli interessi sulle somme versate a titolo di sanzioni e successivamente restituite in quanto non dovute.
Art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992
Rimborso del tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessi
Il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina restitutoria anche alle sanzioni, considerando irrilevante, ai fini del ristoro finanziario, che le somme fossero state versate a titolo di sanzione anziché di tributo.
D.M. 21 maggio 2009
Individua il tasso di interesse fiscale applicato dal giudice alle somme da restituire.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Contributo unificato per gli atti giudiziari
Il contributo unificato costituisce un’obbligazione prevista direttamente dalla legge, il cui importo è documentabile e non è rimesso alla libera liquidazione del giudice.
Ordinanza Cass. n. 21207/2013
Il contributo unificato costituisce un’obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l’ammontare
Il contributo unificato deve essere considerato una voce autonoma rimborsabile in caso di soccombenza e non è assorbito nel rimborso forfettario delle spese generali.
Massime di principio
- Quando una sentenza tributaria favorevole impone all’amministrazione uno sgravio o un rimborso e l’ente non esegue integralmente anche le statuizioni economiche, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza.
- Il rimborso forfettario delle spese generali non assorbe necessariamente le spese documentate e determinate per legge, come il contributo unificato, che può essere richiesto come voce autonoma.
- Secondo l’orientamento espresso in questa decisione, le somme versate e successivamente restituite, anche se riscosse a titolo di sanzioni, possono produrre interessi quando il contribuente è stato privato della loro disponibilità.
- Il giudice può applicare il tasso di interesse fiscale previsto dalla normativa tributaria, anziché gli interessi legali civilistici, quando la restituzione è ricondotta alla disciplina dei rimborsi fiscali.
- In caso di mancata esecuzione della decisione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta e imporre all’amministrazione un termine per completare gli adempimenti.
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